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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27526/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva disposto l'aggravamento della misura dagli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere nei confronti di un imputato che, mentre era ristretto ai domiciliari, era stato trovato in possesso di tre dosi di sostanza stupefacente. La decisione era stata motivata ritenendo che tale possesso violasse le prescrizioni della misura e dimostrasse il permanere di legami con il contesto illecito di provenienza dello stupefacente. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge, sostenendo che l'aggravamento della misura cautelare sarebbe stato disposto nonostante la sopravvenuta definitività della sentenza di condanna e quindi in violazione dell'art. 276 c.p.p.; 2) illogicità della motivazione, perché non vi sarebbe prova di quando la droga fosse entrata nell'abitazione e sarebbe quindi possibile che si trattasse di residuo di pregressa attività delittuosa, senza attuale significato sintomatico di violazione delle prescrizioni cautelari. In memoria la difesa ha anche depositato documentazione sull'esecuzione della pena, per sostenere la sopravvenuta improcedibilità dell'appello del pubblico ministero.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha affermato che, quando nelle more del giudizio sul provvedimento de libertate intervenga il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e sia emesso l'ordine di esecuzione della pena, il titolo cautelare viene superato dal diverso titolo esecutivo fondato sul giudicato. In tale situazione non residua più spazio per una valutazione sulla legittimità, adeguatezza o proporzionalità della misura cautelare, poiché la disciplina cautelare è funzionale al processo di cognizione. Nel caso concreto, la sentenza di merito era divenuta irrevocabile il 30 aprile 2026, con conseguente emissione dell'ordine di esecuzione: ciò ha fatto venire meno l'interesse a decidere sul ricorso contro l'ordinanza cautelare. La Corte ha aggiunto che la sopravvenuta carenza di interesse impedisce anche che il provvedimento cautelare divenga esecutivo e ha precisato che resta ferma la misura degli arresti domiciliari, quale unica misura pendente ed efficace al momento del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 276 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che l'aggravamento della misura cautelare sarebbe stato illegittimo dopo il passaggio in giudicato della sentenza; la Corte non entra nel merito della censura perché rileva la sopravvenuta carenza di interesse.

  • ordine di esecuzione della pena

    È il diverso titolo che, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, si sovrappone al titolo cautelare e rende improponibile o privo di interesse il ricorso sul provvedimento de libertate.

Massime di principio

  • L'impugnazione avverso un provvedimento cautelare personale è inammissibile per carenza di interesse quando, nelle more, intervenga il giudicato della sentenza di condanna e sia emesso l'ordine di esecuzione della pena, perché il titolo cautelare è superato dal titolo esecutivo.
  • Dopo il passaggio in giudicato della condanna non residua spazio per la rivalutazione dei presupposti tipici della fase cautelare, quali gravità indiziaria, esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalità della misura, poiché tali valutazioni appartengono al procedimento di cognizione e perdono rilievo con l'esecuzione della pena.
  • Quando la sopravvenuta definitività della sentenza rende attuale solo il titolo esecutivo, il giudice dell'impugnazione cautelare non può né incidere sullo stato cautelare ormai superato né rinviare il procedimento per un nuovo esame dell'incidente cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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