Cassazione Penale, Ordinanza n. 06427/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non interviene nel merito della responsabilità già affermata in appello, limitandosi a escludere la fondatezza del ricorso per cassazione perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma deducendo, in sostanza, che il gesto violento da lui posto in essere ai danni della persona offesa sarebbe stato frutto di mera casualità. La Corte di cassazione rileva però che tale tesi alternativa non era sorretta da alcun elemento oggettivo, se non dalla sola versione dell'imputato, ed era comunque smentita dalla motivazione della sentenza impugnata, che aveva già confutato la ricostruzione difensiva con argomenti logici ritenuti irrefutabili. Il ricorso viene quindi qualificato come una mera riproposizione di censure di merito sulla valutazione delle prove, sulla credibilità e attendibilità delle fonti e sulla tenuta logica delle conclusioni dei giudici di merito, senza dedurre un vizio riconducibile al controllo di legittimità ex art. 606, lett. e, c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 lett. e c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve consistere in una critica di legittimità e non nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove o in una riproposizione di questioni di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito devolvere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio, né sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella motivatamente accolta dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso che si limiti a prospettare una versione alternativa dell'accaduto, priva di specifici elementi di riscontro, non integra un vizio di motivazione scrutinabile ai sensi dell'art. 606, lett. e, c.p.p.
- Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e completa sulla dinamica del fatto e sulla credibilità delle prove, il ricorso che non si confronti realmente con tale motivazione è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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