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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09577/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing avente a oggetto un'autovettura di provenienza estera. L'utilizzatore sosteneva di non aver potuto usare il bene perché, scaduto il certificato provvisorio tedesco, il venditore non aveva consegnato i documenti necessari per l'immatricolazione definitiva in Italia. La Corte d'Appello, riformando il Tribunale, aveva condannato l'utilizzatore al pagamento dei canoni insoluti e del risarcimento del danno, ritenendo che egli avesse ricevuto il veicolo senza riserve nel verbale di consegna e che quindi fosse responsabile dell'inutilizzabilità del mezzo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame del verbale di consegna e delle circostanze in cui avvenne la consegna, con particolare riguardo alla conoscenza, da parte della concedente, della mancanza dei documenti di immatricolazione e alla mancata riserva dell'utilizzatore; 2) violazione dei principi in tema di leasing e degli artt. 1375, 1477 e 1463 c.c., per avere la corte territoriale addossato all'utilizzatore la responsabilità esclusiva dell'inutilizzabilità del bene, pur essendo la concedente consapevole della carenza documentale e avendo pagato integralmente il prezzo al fornitore; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione del credito della società di leasing in ragione del prezzo ricavato dalla rivendita dell'autovettura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando i principi di legittimità in materia di leasing e di rapporti tra concedente, utilizzatore e fornitore. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'annullamento sta nell'aver la corte territoriale trascurato, da un lato, l'impegno assunto dal venditore a curare l'immatricolazione e, dall'altro, l'assetto di reciproca cooperazione e riparto del rischio che governa il collegamento negoziale tra leasing e fornitura.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    base del motivo con cui si denuncia l'omessa valutazione di circostanze decisive emerse dal verbale di consegna.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione

    base dei motivi di ricorso relativi alla falsa applicazione dei principi in materia di leasing e delle norme codicistiche richiamate.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di leasing e nei rapporti con il fornitore.

  • art. 1477 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di consegna e documentazione del bene.

  • art. 1463 c.c.

    la Corte lo richiama nel descrivere l'inadempimento del fornitore come causa di sopravvenuta impossibilità e nel ritenere privo di causa il pagamento del concedente al fornitore se effettuato con consapevolezza dell'inadempimento.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per l'omessa pronuncia sulla domanda di riduzione del credito della società di leasing.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per l'omessa valutazione di un fatto pacifico e incontestato, cioè la rivendita dell'autovettura e il relativo prezzo.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato quale regola di riparto del rischio e del concorso colposo tra concedente e utilizzatore, quando entrambi abbiano concorso a causare il danno.

Massime di principio

  • Nel leasing finanziario, che si configura come collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, il concedente che paghi il prezzo al fornitore pur sapendo che quest'ultimo non ha adempiuto all'obbligo di consegna o di completa regolarizzazione del bene non può automaticamente pretendere dall'utilizzatore il rimborso della somma versata.
  • L'inadempimento del fornitore, quando renda impossibile l'esatto adempimento della prestazione dovuta nel rapporto di leasing, incide sulla causa del pagamento effettuato dal concedente e, se questo sia eseguito con consapevolezza del mancato adempimento, il pagamento può risultare privo di giustificazione in relazione al dovere di esecuzione secondo buona fede.
  • L'utilizzatore che riceva il bene senza riserve non può poi opporre al concedente la mancata completezza della consegna per sospendere il pagamento dei canoni, se il suo comportamento ha posto il concedente nella necessità di adempiere verso il fornitore; tuttavia il giudice deve verificare concretamente il contenuto del verbale di consegna e gli impegni assunti dal fornitore, senza isolare una sola circostanza in modo astratto.
  • Nel rapporto di leasing, concedente e utilizzatore hanno un interesse comune all'esatto adempimento del fornitore e sono gravati da un reciproco onere di collaborazione nella fase di consegna; il rischio della difettosa esecuzione della consegna non può essere automaticamente trasferito solo sull'utilizzatore e va eventualmente ripartito secondo la regola del concorso causale.
  • Ai fini della decisione, il giudice di merito deve valutare in modo unitario il verbale di consegna, gli impegni del venditore-fornitore e il comportamento delle parti, evitando di attribuire la responsabilità esclusiva a uno solo dei soggetti senza confrontarsi con il complessivo assetto negoziale.

Come è indicizzato

MaterieLeasing
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaNesso di causalitàOnere della provaRisoluzione del contratto

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