Sentenza n. 797/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: - della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stato notificato il Decreto del Dirigente di Servizio del 26.01.2017 (Servizio Tutela e acquisizioni - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Sicilia); - del suddetto Decreto del Dirigente di Servizio prot. n. 127 del 26.01.2017, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 15.543,32 a titolo di indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 167 D. Lgs. 42/2004 (indennità risarcitoria per il danno arrecato al paesaggio); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; e per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di rimborso della somma versata a titolo di indennità risarcitoria presentata dal ricorrente in data 19.02.2025 a mezzo p.e.c., e per accertare e dichiarare il diritto al rimborso richiesto, con conseguente condanna dell'amministrazione intimata a provvedere con provvedimento espresso e motivato; in subordine, qualora si ritenga essersi formato silenzio - rigetto sulla citata istanza di rimborso del 19.2.2025, se ne chiede l'annullamento unitamente agli atti sopra indicati, sempre con conseguente accertamento del diritto al rimborso delle somme versate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale del 26 gennaio 2017 di ingiunzione al pagamento di € 15.543,32 a titolo di indennità risarcitoria paesaggistica, nonché il silenzio formatosi sull’istanza di rimborso presentata nel 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 2017, sostenendo che l’immobile era stato realizzato nel 1972, prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico sulla zona, introdotto dalla legge n. 431/1985, e che pertanto non fosse dovuta l’indennità prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, lamentando il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di rimborso della somma pagata nel 2017. In particolare, ha prospettato difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e inerzia amministrativa, chiedendo l’accertamento del diritto alla restituzione. L’amministrazione ha eccepito la tardività dell’impugnazione del decreto e ha chiesto il rigetto dell’azione avverso il silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività l’azione di annullamento del decreto del 2017. Il provvedimento era stato comunicato al ricorrente il 3 marzo 2017; egli non lo aveva impugnato e aveva invece pagato l’importo ingiunto il 5 aprile 2017. Il decreto era quindi divenuto definitivo e non poteva essere contestato indirettamente mediante l’impugnazione del silenzio sull’istanza di rimborso. Il TAR ha inoltre rigettato l’azione avverso il silenzio, ritenendo che l’istanza del 19 febbraio 2025 costituisse una richiesta di ritiro in autotutela di un atto ormai definitivo. Non sussisteva, pertanto, un obbligo dell’amministrazione di provvedere con un atto espresso. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 167 d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata quale base dell’indennità risarcitoria per il danno arrecato al paesaggio; il giudice non ne esamina il merito perché l’impugnazione del decreto applicativo è tardiva.
art. 2 l. 241/1990
Il ricorrente lo invoca per sostenere l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento sull’istanza di rimborso; il TAR esclude tale obbligo perché l’istanza è qualificata come richiesta di autotutela su un atto definitivo.
art. 5, comma 3, l.r. Sicilia n. 17/1994
il nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva
La norma è invocata dal ricorrente per sostenere che l’apposizione successiva del vincolo impedirebbe l’irrogazione dell’indennità paesaggistica; la questione non viene esaminata nel merito per la tardività dell’impugnazione.
art. 32, comma 1, c.p.a.
È richiamato quale base del mutamento del rito disposto nel corso del giudizio.
art. 117 c.p.a.
È richiamato perché il ricorso era stato originariamente proposto secondo il rito avverso il silenzio.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo regolarmente comunicato, non impugnato entro il termine decadenziale e spontaneamente eseguito dal destinatario diviene definitivo e non può essere contestato nel merito attraverso un’azione contro il silenzio formatosi su una successiva istanza di rimborso.
- L’istanza diretta a ottenere la restituzione di somme versate in esecuzione di un provvedimento amministrativo ormai definitivo può essere qualificata come richiesta di ritiro in autotutela; in tal caso, salvo specifici obblighi derivanti dalla legge o dal giudicato, l’amministrazione non è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- La definitività dell’atto presupposto impedisce di utilizzare l’azione avverso il silenzio come strumento surrettizio per riaprire i termini dell’impugnazione e conseguire indirettamente l’accertamento dell’illegittimità dell’atto.
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