Sentenza n. 863/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 143/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 3754/2023 DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 23.01.2024, NOTIFICATA IL 31.01.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE DELL'IMPORTO DI EURO 419,04.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docente di euro 419,04, oltre agli interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato e il pagamento delle somme liquidate a suo favore, in linea capitale e per interessi legali, con esclusione delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato. Il TAR ha verificato la ritualità dell'azione, rilevando che la sentenza azionata era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, nonché che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torino e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a un dirigente o funzionario della direzione generale competente. Il commissario dovrà provvedere, in sostituzione dell'Amministrazione, entro ulteriori sessanta giorni dalla segnalazione della ricorrente, che dovrà indicare anche il codice fiscale. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall'Amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso dell'eventuale contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando la serialità dell'inerzia ministeriale nell'esecuzione di analoghi giudicati civili.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la disciplina vigente, rendendone possibile la notificazione ai fini dell'esecuzione.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., sulla cui base è stata attestata la conformità della sentenza civile prodotta nel giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo inutile decorso costituisce presupposto processuale per l'azione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme, purché il titolo sia ritualmente attestato conforme e notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro la PA.
- L'omessa esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare all'Amministrazione il pagamento entro un termine determinato e a nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per le azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche è applicabile anche all'azione di esecuzione del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta può individuare il titolare di una posizione apicale dell'Amministrazione, prevedendo la facoltà di delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della struttura competente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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