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Sentenza

Sentenza del 01/07/2016 n. 5821 - Comm. Trib. Prov. Milano

Imposta di registro - Agevolazione prima casa - Nuda proprietà.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa del contribuente è stata accolta: la titolarità della sola nuda proprietà non è stata considerata ostativa all'agevolazione prima casa, poiché non comporta la disponibilità materiale dell'immobile. L'agevolazione può quindi essere riconosciuta se sono rispettati anche gli altri requisiti previsti dalla legge, incluso il trasferimento della residenza entro 18 mesi.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiedeva di beneficiare dell'agevolazione prima casa ai fini dell'imposta di registro, nonostante fosse già titolare della nuda proprietà di un altro immobile. La questione riguardava se la nuda proprietà impedisse di soddisfare il requisito previsto per l'agevolazione. È stato ritenuto rilevante che la nuda proprietà non attribuisce il possesso e il godimento materiale dell'immobile, che spettano all'usufruttuario. Restava comunque necessario trasferire la residenza nel Comune in cui si trova il nuovo immobile entro 18 mesi dall'acquisto.

Norme richiamate

  • Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131

    Agevolazione per l'acquisto della prima casa e requisito del trasferimento della residenza entro 18 mesi.

    La mera titolarità della nuda proprietà su un altro immobile non esclude necessariamente il beneficio, perché non equivale alla piena proprietà né attribuisce il godimento dell'immobile; devono tuttavia essere rispettate tutte le ulteriori condizioni previste dalla disciplina.

Massime di principio

  • La titolarità della sola nuda proprietà, in presenza di un usufrutto altrui, può non impedire l'agevolazione prima casa, poiché il nudo proprietario non dispone del godimento dell'immobile.
  • La valutazione deve distinguere tra nuda proprietà, usufrutto e piena proprietà: la disponibilità effettiva e il godimento dell'immobile sono elementi rilevanti.
  • Il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova il nuovo immobile deve avvenire entro 18 mesi dall'acquisto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge o dalla giurisprudenza.
  • La nuda proprietà non è di per sé sufficiente a garantire l'agevolazione: occorre verificare anche l'assenza di altri immobili ostativi, la localizzazione degli immobili e tutti gli ulteriori requisiti della Nota II-bis.

Testo integrale

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