Sentenza del 01/07/2016 n. 5821 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposta di registro - Agevolazione prima casa - Nuda proprietà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata accolta: la titolarità della sola nuda proprietà non è stata considerata ostativa all'agevolazione prima casa, poiché non comporta la disponibilità materiale dell'immobile. L'agevolazione può quindi essere riconosciuta se sono rispettati anche gli altri requisiti previsti dalla legge, incluso il trasferimento della residenza entro 18 mesi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva di beneficiare dell'agevolazione prima casa ai fini dell'imposta di registro, nonostante fosse già titolare della nuda proprietà di un altro immobile. La questione riguardava se la nuda proprietà impedisse di soddisfare il requisito previsto per l'agevolazione. È stato ritenuto rilevante che la nuda proprietà non attribuisce il possesso e il godimento materiale dell'immobile, che spettano all'usufruttuario. Restava comunque necessario trasferire la residenza nel Comune in cui si trova il nuovo immobile entro 18 mesi dall'acquisto.
Norme richiamate
Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131
Agevolazione per l'acquisto della prima casa e requisito del trasferimento della residenza entro 18 mesi.
La mera titolarità della nuda proprietà su un altro immobile non esclude necessariamente il beneficio, perché non equivale alla piena proprietà né attribuisce il godimento dell'immobile; devono tuttavia essere rispettate tutte le ulteriori condizioni previste dalla disciplina.
Massime di principio
- La titolarità della sola nuda proprietà, in presenza di un usufrutto altrui, può non impedire l'agevolazione prima casa, poiché il nudo proprietario non dispone del godimento dell'immobile.
- La valutazione deve distinguere tra nuda proprietà, usufrutto e piena proprietà: la disponibilità effettiva e il godimento dell'immobile sono elementi rilevanti.
- Il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova il nuovo immobile deve avvenire entro 18 mesi dall'acquisto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge o dalla giurisprudenza.
- La nuda proprietà non è di per sé sufficiente a garantire l'agevolazione: occorre verificare anche l'assenza di altri immobili ostativi, la localizzazione degli immobili e tutti gli ulteriori requisiti della Nota II-bis.
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