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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25621/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza. La difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla riconducibilità del fatto all'imputato, sostenendo che non fosse dimostrato che fosse stato lui a predisporre, compilare e sottoscrivere l'istanza per il beneficio. Ha inoltre lamentato il mancato espletamento di una perizia grafologica, ritenuta necessaria per accertare la provenienza della sottoscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze reiterative e in parte aspecifiche, osservando che non era stata adeguatamente confutata la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva ritenuto non ragionevole e non logicamente concepibile che un soggetto diverso dall'interessato avesse materialmente predisposto, compilato e sottoscritto l'istanza per ottenere il beneficio economico. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. d c.p.p.

    Il richiamo al vizio relativo alla perizia è stato ritenuto improprio se riferito alla mancata assunzione di una perizia grafologica; la censura non è stata accolta come correttamente veicolata sotto tale motivo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le doglianze che si limitano a riproporre questioni già affrontate in appello, senza confutare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata, sono aspecifiche e non consentono il superamento del vaglio di ammissibilità.
  • La richiesta di una perizia non può essere introdotta o censurata in modo improprio sotto il vizio di cui all'art. 606 lett. d c.p.p.; occorre che la doglianza sia coerente con la reale natura del motivo dedotto.
  • Quando il giudice di merito espone una motivazione logica e non meramente assertiva sulla riferibilità materiale del fatto all'imputato, il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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