Sentenza n. 1657/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dei seguenti atti: 1) il provvedimento-comunicazione del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, reso noto in data 07 maggio 2025, mediante avviso pubblicato sull’area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità”, attribuito all’esito delle visite mediche sostenute in data 7 maggio 2025, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco; 2) il decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139; 3) il decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 recante "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche e integrazioni; 3) il decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni, con cui è stata nominata la Commissione medica per la citata procedura concorsuale; 4) il decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 5) il decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell’allegato “A”, recante "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco", unitamente alla Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 6) l’art. 1 comma 1, lett. b) e comma 2, del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166; 7) l'art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, a tenore del quale il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso; 8) il decreto di esclusione n. 2093 del 21.05.2025 dalla procedura concorsuale; 9) il verbale n. 194 e la scheda medica dell’08.05.2025 della Commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “Alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di Massa grassa (FM): (33.0%) - decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, art. 1, comma 1, lettera b)”; 10) la cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 11) il D.M. n. 238 del 14.11.2018, art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295, legge n.205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario, che disciplina l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»; 11) l’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del fuoco”; 12) il D.M. n. 283 del 23.05.2019; 13) il D.M. 05.02.2002 e specificatamente la Tabella “A” dello stesso Decreto; 14) il d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, recante l’ordinamento dei Vigili del fuoco; 15) l’art. 3 D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 e l’allegato “A”; 16) Il decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche e integrazioni; 17) ove occorra e per quanto di ragione, Il decreto di cancellazione dall’elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, per inidoneità al servizio, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera g) D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora notificato al ricorrente; 18) ove occorrer possa, la graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche; 19) tutti gli atti e provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato e l’eventuale graduatoria finale; e per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all’adozione di ogni provvedimento utile a ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria; nonché per l’accertamento e la condanna, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione del ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità fisica per percentuale di massa grassa superiore al limite, decreto di esclusione dalla procedura concorsuale e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, vigile del fuoco discontinuo da oltre vent'anni e partecipante alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario, è stato dichiarato non idoneo alle visite mediche concorsuali per alterazione dei parametri di composizione corporea, con massa grassa pari al 33% e peso di 82,90 kg. Ha impugnato il giudizio di non idoneità, il decreto di esclusione e gli atti presupposti e connessi, chiedendo anche il riesame, l'ammissione con riserva alle ulteriori fasi concorsuali e, in subordine, il risarcimento del danno. Ha dedotto la falsa applicazione del D.M. 4 novembre 2019, n. 166, della lex specialis e della disciplina sui requisiti fisici, la violazione degli obblighi di motivazione, dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, arbitrarietà e irrazionalità. A sostegno della propria tesi ha prodotto una visita effettuata presso una struttura convenzionata il 17 giugno 2025, dalla quale risultava una massa grassa del 23,5%. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione tecnica, affidata alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, che ha rilevato una massa grassa del 28,5%, superiore al limite massimo del 24,2% previsto dalla Tabella A del D.P.R. n. 207 del 2015. Il ricorrente ha contestato l'esito della verificazione, sostenendo l'erroneità del giudizio concorsuale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché infondato. La verificazione ha confermato, con una misurazione effettuata in sede giurisdizionale e con parametri non molto diversi da quelli rilevati durante la visita concorsuale, una percentuale di massa grassa del 28,5%, superiore al limite del 24,2%. La concordanza tra il referto della Commissione medica concorsuale e quello dell'organo verificatore ha reso attendibile il giudizio di non idoneità e non plausibile la diversa attestazione medica prodotta dal ricorrente. Il giudice ha ribadito che l'accertamento dei requisiti psico-fisici per il reclutamento nei Vigili del fuoco costituisce valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o altri errori evidenti. Le verifiche psico-fisiche concorsuali non sono normalmente ripetibili al di fuori del contesto concorsuale, poiché devono svolgersi in condizioni sostanzialmente identiche per tutti i candidati e a tutela della par condicio. La verificazione giudiziale può accertare la correttezza della metodologia e l'attendibilità del giudizio della Commissione, ma non può trasformarsi in una nuova prova di idoneità o consentire la reiterazione dell'accertamento in un diverso contesto. Nel caso concreto non sono emersi malfunzionamenti degli strumenti, alterazioni dei protocolli o altri elementi idonei a dimostrare l'inattendibilità del giudizio amministrativo. Le spese di lite sono state compensate; le spese della verificazione sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, commi 287, 289 e 295, l. n. 205/2017
Costituisce la base legislativa della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
art. 1, comma 1, lett. b), e comma 2, D.M. 4 novembre 2019, n. 166
Disciplina il requisito relativo ai parametri di composizione corporea rilevante per l'idoneità fisica.
art. 3, comma 1, Tabella A, D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
Prevede il limite massimo del 24,2% di massa grassa ritenuto applicabile nel caso concreto.
art. 9, D.M. 14 novembre 2018, n. 238
i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione ... comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento
Collega il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica all'esclusione dalla procedura speciale.
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, ma il giudice non ha ravvisato vizi nel giudizio di non idoneità.
art. 1 l. n. 241/1990
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa; il giudice ha escluso la violazione dedotta.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza breve, previo preavviso alle parti.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato per il risarcimento in forma specifica e per equivalente, domande rimaste assorbite dal rigetto della domanda di annullamento.
Massime di principio
- L'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso ai ruoli dei Vigili del fuoco costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o altri errori tecnici evidenti.
- Le verifiche psico-fisiche effettuate nell'ambito di una procedura concorsuale non sono normalmente ripetibili al di fuori del contesto concorsuale, poiché il possesso dei requisiti deve essere accertato in condizioni di tempo e luogo sostanzialmente identiche per tutti i concorrenti, a tutela della par condicio.
- Una verificazione giudiziale può essere disposta per controllare la correttezza della metodologia e l'attendibilità dell'accertamento compiuto dalla Commissione concorsuale, ma non può trasformarsi in una nuova valutazione dell'idoneità del candidato né consentire la reiterazione della prova fisio-attitudinale in condizioni diverse da quelle concorsuali.
- Un giudizio negativo di idoneità fisica può essere superato soltanto mediante la dimostrazione di elementi concreti idonei a evidenziare l'abnormità dell'accertamento, quali il malfunzionamento degli strumenti diagnostici o la sostanziale alterazione dei protocolli di raccolta e misurazione; una diversa certificazione medica successiva, da sola, non è sufficiente.
- La concordanza tra il dato rilevato dalla Commissione medica concorsuale e quello ottenuto in una verificazione tecnica disposta dal giudice costituisce elemento idoneo a confermare l'attendibilità del giudizio di non idoneità, salvo la prova di specifiche anomalie metodologiche.
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