Cassazione Penale, Ordinanza n. 05545/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per guida senza patente. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. La Corte di cassazione rileva che il ricorso non si confronta in modo effettivo con la motivazione di merito, riproduce censure già esaminate e non sviluppa una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non consentito in sede di legittimità, perché non formulava una critica analitica alla motivazione della Corte d'appello. Ha inoltre condiviso la valutazione di merito secondo cui non ricorrevano i presupposti dell'art. 131-bis c.p., in ragione delle modalità della condotta, posta in essere in ora di punta e in zona centrale, con esposizione a rischi per la circolazione, e della reiterazione della guida senza patente, indice di non occasionalità e spregiudicatezza. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; non è applicabile quando il fatto, per le sue modalità e per la reiterazione della condotta, non presenti connotati di occasionalità e tenuità.
art. 133, comma 1, c.p.
I criteri di commisurazione richiamati dall'art. 131-bis c.p. devono essere utilizzati per apprezzare la tenuità dell'offesa, valorizzando gli elementi ritenuti rilevanti nel caso concreto senza necessità di esaminarli tutti singolarmente.
art. 116, comma 15, Cod. strada
La guida senza patente assume rilievo penale nella forma indicata dalla norma e, per la sua struttura, è connessa a una condotta reiterata; ciò esclude la configurabilità della particolare tenuità quando manca il requisito della non abitualità.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 192 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della decisione impugnata; non è ammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi con le sue argomentazioni.
- La particolare tenuità del fatto va valutata in modo complessivo, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del pericolo o del danno, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non è necessario analizzare in modo analitico ogni singolo indice di valutazione, essendo sufficiente che il giudice indichi quelli ritenuti decisivi e logicamente pertinenti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità non è riconoscibile quando la fattispecie concreta evidenzi un comportamento non occasionale o reiterato, soprattutto se la struttura del reato presuppone una condotta abituale o ripetuta.
- Nel caso della guida senza patente, la reiterazione della condotta e le modalità concrete di commissione possono escludere sia la tenuità dell'offesa sia la non abitualità richiesta dall'art. 131-bis c.p.
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