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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43175/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame contro la custodia cautelare in carcere applicata dal Gip per estorsione (consumata e tentata) con l'aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso". Il ricorso denunciava in particolare: (i) vizio di motivazione e violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. perché il Tribunale aveva fondato la sussistenza dell'aggravante sulla "statura criminale" e sui precedenti del ricorrente e sulla sua pregressa appartenenza al clan La Torre, senza spiegare come le condotte concrete evocassero la forza intimidatrice del vincolo associativo, nonostante la stessa ordinanza riconoscesse la disgregazione del clan e il carattere anteriore delle condanne; (ii) violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e carenza motivazionale sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura, omettendo di valutare la possibilità di misure alternative (arresti domiciliari fuori regione) e il venir meno del rischio di contatti con la consorteria disciolta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha censurato la motivazione del Tribunale come assertiva e lacunosa perché non ha individuato e spiegato i concreti elementi dalle quali desumere l'estrinsecazione del "metodo mafioso" nelle modalità esecutive dei reati. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non basta la "nota caratura criminale" o il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata; è necessario che la violenza o la minaccia siano effettivamente idonee ad esercitare la particolare coartazione psicologica propria dell'intimidazione mafiosa o che il soggetto si avvalga della forza intimidatrice di un sodalizio concreto e percepibile. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli (ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.), rimettendo al giudice di merito (in sede di rinvio) l'accertamento motivato sulla sussistenza dell'aggravante e, conseguentemente, sulle esigenze cautelari residuate (le censure relative all'adeguatezza della misura sono assorbite e demandate al giudice del rinvio). La Corte ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 416bis.1 cod.pen.

    La circostanza aggravante richiede l\'utilizzo della forza intimidatrice derivante dall\'esistenza concreta e percepibile di un sodalizio o, comunque, condotte che evochino tipicamente l\'intimidazione mafiosa; non è sufficiente la sola "statura criminale" o il mero collegamento soggettivo con il clan

  • art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203

    art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203

    Norma originaria richiamata dalla giurisprudenza come fonte dell\'aggravante poi trasposta nell\'art. 416bis.1; la Corte la usa per richiamare i criteri interpretativi della circostanza aggravante

  • art. 125, comma 3, cod.proc.pen.

    art. 125, comma 3, cod.proc.pen.

    Richiede motivazione adeguata quando si afferma la sussistenza di circostanze aggravanti; censurata la motivazione per essere meramente assertiva circa l\'aggravante del "metodo mafioso"

  • art. 275, comma 3, cod.proc.pen.

    art. 275, comma 3, cod.proc.pen.

    Riguarda la presunzione relativa in materia di reiterazione e le esigenze cautelari; il ricorrente contestava la mancata valutazione del superamento della presunzione e dell\'idoneità di misure alternative

  • art. 309, comma 7, cod.proc.pen.

    art. 309, comma 7, cod.proc.pen.

    Disposizione richiamata per individuare la competenza del giudice adito dopo l\'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio

  • art. 94, comma lter, disp.att. cod.proc.pen.

    art. 94, comma lter, disp.att. cod.proc.pen.

    Norma procedurale sulla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti successivi all\'annullamento

Massime di principio

  • Per l\'aggravante del "metodo mafioso" non è sufficiente la sola appartenenza o precedenti di tipo mafioso: il giudice deve motivare come le modalità concrete della condotta abbiano evocato la forza intimidatrice propria dell\'organizzazione.
  • La disgregazione o l\'inoperatività di un clan è elemento rilevante e deve essere considerato dal giudice nella valutazione della capacità intimidatoria del sodalizio; non può essere compensato esclusivamente da precedenti penali datati.
  • Nel riesame delle misure cautelari il giudice deve esplicitare, con riferimento all\'art. 275 c.p.p., perché la presunzione di pericolo non sia superata e perché le misure alternative (es. arresti domiciliari fuori regione) siano insufficienti.
  • Le censure di motivazione dell\'ordinanza cautelare che riguardano l\'aggravante mafiosa si possono risolvere con l\'annullamento e il rinvio al giudice di merito, il quale dovrà fornire una valutazione puntuale degli elementi fattuali che dimostrano l\'uso del metodo.
  • In casi simili la difesa dovrebbe documentare: a) la cessazione dell\'operatività del sodalizio; b) la temporalità delle condanne pregresse; c) la mancanza di elementi concreti che colleghino le condotte odierne alla forza intimidatrice del vincolo associativo, e proporre misure alternative adeguate e circostanziate.

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