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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20073/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame reale del sequestro preventivo disposto dal GIP ai sensi dell'art. 321 commi 1 e 2 c.p.p., contestando la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro sequestrata (€520) e il reato contestato (detenzione a fini di spaccio ex art.73, comma 1, d.P.R. 309/1990). La ricorrente sostiene che la somma non costituisce profitto né provento del reato contestato, ma al più profitto di pregresse illecite cessioni, e che il giudice non ha adeguatamente motivato il periculum in mora e il nesso pertinenziale ai fini della finalità impeditive della misura reale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia della ricorrente, comunicata dal difensore (avv. Maria Aiello) in data 01/03/2025, che ha altresì rappresentato che gli oggetti sottoposti a sequestro erano stati restituiti. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità. Per effetto della sopravvenuta carenza di interesse non imputabile alla ricorrente, la Corte ha escluso la condanna al pagamento delle spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non si fosse configurata una situazione di soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come fondamento del sequestro preventivo reale e della possibilità di sequestro finalizzato alla confisca. Nel caso, l'ordinanza impugnata è stata fondata su tale disposizione; la ricorrente contestava l'assenza dei presupposti applicativi (nesso di pertinenzialità/profitto). La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito dopo la rinuncia, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata quale fattispecie contestata (detenzione ai fini di spaccio). Il sequestro era stato disposto in relazione a questa ipotesi di reato.

  • Giurisprudenza di questa Corte

    Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308

    Richiamati come precedenti in tema di sopravvenuta carenza di interesse per rinuncia non imputabile al ricorrente; tali precedenti supportano la conclusione che la dichiarazione di inammissibilità non comporta automatica condanna alle spese o obbligo verso la Cassa delle ammende quando manca la soccombenza.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo reale previsto dall'art. 321 c.p.p. richiede un nesso di pertinenzialità tra la cosa sequestrata e il reato contestato: la somma di denaro può essere sottratta se costituisce profitto/provento del reato o ha una diretta pertinenza funzionale (strumentalità) con l'attività delittuosa.
  • La mera presenza di denaro nella disponibilità dell'indagato non è di per sé sufficiente a giustificare il sequestro se non emerge un collegamento probatorio con l'illecito specificamente contestato (è necessario il supporto di elementi di fatto che dimostrino la relazione di pertinenzialità).
  • Per la finalità impeditive del sequestro reale occorre una motivazione concreta e attuale sul periculum in mora o sul rischio di reiterazione/occultamento: la decisione deve esporre gli elementi che consentono di ritenere tale pericolo, non limitandosi a enunciazioni tautologiche.
  • Se, in corso di giudizio, gli oggetti sequestrati vengono restituiti e il ricorrente rinuncia al gravame, si determina una sopravvenuta carenza di interesse che può rendere inammissibile il ricorso; quando la carenza di interesse non è imputabile al ricorrente, di norma non si applicano le sanzioni per soccombenza (spese processuali o versamento alla Cassa delle ammende).
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe acquisire e documentare elementi probatori sulla provenienza del denaro (movimenti bancari, dichiarazioni, indagini finanziarie) se intende contestarne la pertinenzialità, e richiedere motivazioni puntuali al giudice su pericolo e nesso di pertinenzialità in sede di riesame o impugnazione.

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