Ordinanza n. 1811/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza contingibile ed urgente del Commissario straordinario del Comune di Saviano n. 6 del 26.3.2026, per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica, con la quale si ingiunge alla Regione Campania l’esecuzione ad horas di interventi urgenti di messa in sicurezza di aree di proprietà del demanio idrico regionale; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente del Commissario straordinario del Comune di Saviano che ingiunge alla Regione Campania l'esecuzione ad horas di interventi urgenti di messa in sicurezza di aree del demanio idrico regionale
Esito
Favorevole al ricorrente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Campania ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Commissario straordinario del Comune di Saviano per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica. L'ordinanza imponeva alla Regione l'esecuzione immediata di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di aree del demanio idrico regionale, interessate dall'accumulo di vegetazione, canne, arbusti, materiale detritico e rifiuti negli alvei dei Regi Lagni. Dall'esame degli atti è emerso che la problematica manutentiva era nota almeno dal 2023 e aveva già formato oggetto di corrispondenza tra il Comune e la Regione. La controversia cautelare ha quindi riguardato, in particolare, la sussistenza dei presupposti di eccezionalità, imprevedibilità e urgenza propri del potere extra ordinem, nonché la necessità, proporzionalità e adeguatezza della misura e l'eventuale utilizzabilità dell'ordinanza per imporre unilateralmente e stabilmente un riparto di competenze manutentive tra amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris e ha accolto la domanda cautelare. In base all'orientamento consolidato richiamato, le ordinanze contingibili e urgenti possono essere adottate soltanto per fronteggiare situazioni eccezionali, imprevedibili e non gestibili con gli strumenti ordinari. Nel caso concreto, la criticità del reticolo idrografico risultava risalente e conosciuta da tempo; l'accumulo di vegetazione e detriti appariva riconducibile a un progressivo deficit manutentivo, prevedibile secondo l'id quod plerumque accidit. Inoltre, le criticità sembravano dipendere anche dalla presenza di rifiuti negli alvei. L'ordinanza non appariva diretta esclusivamente a fronteggiare un pericolo attuale e circoscritto mediante misure temporanee, ma tendeva a definire unilateralmente e stabilmente il riparto delle competenze tra le amministrazioni coinvolte, finalità estranea al potere extra ordinem e da affrontare mediante gli strumenti ordinari e il principio di leale collaborazione. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione immediata avrebbe imposto alla Regione di organizzare un servizio di manutenzione con la programmazione di risorse finanziarie e umane, al di fuori degli ordinari strumenti di pianificazione, per oneri il cui fondamento era controverso. Il bilanciamento degli interessi non ostava alla sospensione, poiché la tutela della pubblica incolumità poteva essere perseguita attraverso gli strumenti ordinari e l'azione concertata delle amministrazioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze. L'efficacia dell'ordinanza impugnata è stata quindi sospesa. L'udienza pubblica è stata fissata per il 12 gennaio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
Il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone situazioni eccezionali e imprevedibili, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari; non può essere utilizzato per esigenze prevedibili e permanenti.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Anche il potere di ordinanza contingibile e urgente previsto da questa disposizione è soggetto ai presupposti di immediatezza, eccezionalità, imprevedibilità e impossibilità di ricorrere agli strumenti ordinari.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR ha provveduto sospendendo l'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Il potere di ordinanza contingibile e urgente può essere esercitato soltanto in presenza di una situazione eccezionale, imprevedibile e non fronteggiabile mediante gli strumenti ordinari; esso non è utilizzabile per esigenze manutentive prevedibili, permanenti o derivanti da un deficit manutentivo risalente.
- Un'ordinanza contingibile e urgente non può essere impiegata per definire unilateralmente e in via tendenzialmente stabile il riparto delle competenze tra pubbliche amministrazioni, né per risolvere controversie istituzionali che devono essere affrontate attraverso gli strumenti ordinari e il principio di leale collaborazione.
- La misura extra ordinem deve essere strettamente necessaria, proporzionata e adeguata rispetto a un pericolo attuale e circoscritto; non è legittima quando impone, al di fuori della pianificazione ordinaria, l'organizzazione stabile di servizi e l'impiego di risorse finanziarie e umane per oneri il cui fondamento competenziale è controverso.
- In sede cautelare, il periculum in mora può ravvisarsi nell'imposizione immediata di un servizio manutentivo non programmato, con significativi oneri organizzativi e finanziari a carico dell'amministrazione destinataria, mentre la tutela dell'incolumità pubblica può essere assicurata mediante gli strumenti ordinari e il coordinamento tra le amministrazioni competenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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