Ordinanza n. 3605/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 0067347 emesso dal Ministero dell’Interno, Struttura per la Prevenzione Antimafia – Ufficio Tecnico Amministrativo, in data 5 maggio 2026, nei confronti della società -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la sospensione in via cautelare dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori; della comunicazione prot. n. 0067355 emessa dal Ministero dell’Interno, Struttura per la Prevenzione Antimafia – Ufficio Tecnico Amministrativo, in data 5 maggio 2026, nei confronti della società -OMISSIS- e avente ad oggetto: “Sospensione dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016”; della comunicazione del Ministero dell’Interno, Struttura per la Prevenzione Antimafia del 5 maggio 2026, con la quale è stabilito a carico di -OMISSIS- la “Sospensione dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016. Si trasmette copia del provvedimento di sospensione dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 del D.L. 189/2016, adottata in data odierna nei confronti di codesta società”; della comunicazione della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. 0013313 del 27 marzo 2026, richiamata nel provvedimento del Ministero prot. n. 0067347 del 5 maggio 2026, e ignota sino a tale data alla ricorrente, con la quale è stata trasmessa l’informativa della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di -OMISSIS- prot. n. 71246 del 9 ottobre 2024; di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso, collegato e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione cautelare dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, unitamente agli atti presupposti e alle comunicazioni amministrative connesse
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa iscritta)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Ministero dell’Interno del 5 maggio 2026 con cui è stata disposta la sospensione in via cautelare della sua iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori. Sono stati inoltre impugnati le comunicazioni ministeriali relative alla sospensione e la comunicazione della Prefettura del 27 marzo 2026, richiamata nel provvedimento ministeriale e contenente la trasmissione di un’informativa della Guardia di Finanza. Dal testo emerge soltanto che la ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati e ha rappresentato un periculum, indicato a pagina 14 del ricorso; non sono specificati i singoli motivi di legittimità articolati nel ricorso. Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione si è costituita con un atto di mero stile e ha ritenuto necessario acquisire una relazione documentata sui fatti di causa.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione resistente, ordinandole di depositare una documentata relazione sui fatti di causa entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Nelle more della trattazione cautelare, ha sospeso l’efficacia del provvedimento ministeriale impugnato, valorizzando il periculum dedotto dalla società, ma ha precisato che ogni ulteriore valutazione sul merito della controversia resta impregiudicata. Ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 13 ottobre 2026 e ha riservato la decisione sulle spese all’esito della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale della trattazione e della decisione sull’istanza cautelare.
art. 30, comma 6, d.l. 189/2016, convertito dalla l. 229/2016
Anagrafe antimafia degli esecutori
È la disposizione istitutiva dell’Anagrafe antimafia degli esecutori, nella quale la società ricorrente era iscritta e dalla quale è stata cautelarmente sospesa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della società ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la difesa dell’amministrazione è meramente formale e gli atti disponibili non consentono una compiuta ricostruzione dei fatti, il giudice amministrativo può disporre un’apposita istruttoria, ordinando all’amministrazione il deposito di una relazione documentata.
- Il giudice amministrativo può sospendere provvisoriamente l’efficacia dell’atto impugnato in presenza del periculum dedotto dal ricorrente, anche riservando ogni ulteriore valutazione sul fumus e sul merito della controversia all’esito dell’acquisizione degli elementi istruttori.
- La sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato può essere disposta nelle more della trattazione successiva dell’istanza cautelare, con fissazione di una nuova camera di consiglio e senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell’atto.
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