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Sentenza

Sentenza del 29/04/2016 n. 8547 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di rettifica IVA relativo all'anno d'imposta 1996. Il contribuente aveva contestato la legittimità dell'accesso e della verifica svolti presso la propria abitazione privata, sostenendo che mancasse una formale autorizzazione scritta del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. La CTR aveva ritenuto inutilizzabili gli elementi acquisiti e aveva attribuito efficacia di giudicato esterno a precedenti sentenze. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione, contestando anche l'omessa valutazione di ulteriori elementi probatori, quali controlli incrociati presso clienti, indagini bancarie e dichiarazioni rese dal contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare gli ulteriori elementi investigativi posti dall'Ufficio a fondamento dell'accertamento e non aveva chiarito se il precedente giudicato esterno riguardasse anche tali elementi. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; il quarto e il quinto sono stati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2697, comma 1, codice civile

    Disciplina l'onere della prova, ma il relativo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché non riguardava la ratio decidendi effettivamente posta dalla CTR.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 52, commi 1 e 2

    "L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni"

    L'accesso presso locali adibiti esclusivamente o anche ad abitazione richiede l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Quando sono coinvolti diritti fondamentali, come l'inviolabilità del domicilio, la sussistenza e la ritualità dell'autorizzazione condizionano la legittima acquisizione degli elementi probatori e la validità dell'atto impositivo fondato su di essi.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 63, comma 1

    "La Guardia di Finanza coopera con gli uffici dell'I.V.A. per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento"

    La Guardia di Finanza può svolgere attività investigative e trasmettere i relativi verbali agli uffici fiscali. La disciplina dell'accesso domiciliare è distinta da quella relativa alla trasmissione di dati acquisiti nell'ambito di indagini penali.

  • Art. 324 codice di procedura civile

    Riguarda l'autorità del giudicato. La Corte ha ritenuto necessario verificare concretamente la portata del precedente giudicato esterno, senza estenderlo automaticamente a elementi probatori e annualità non chiaramente ricompresi.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 2, 33, 34, 35 e 61

    Le censure fondate su tali disposizioni sono state assorbite dopo l'accoglimento del motivo relativo all'omessa valutazione degli ulteriori elementi probatori.

Massime di principio

  • In caso di accesso fiscale presso un'abitazione privata o locali promiscui, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica deve rispettare i requisiti formali previsti dalla legge; la mancanza o l'irregolarità dell'autorizzazione può incidere sulla legittimità dell'acquisizione e dell'accertamento.
  • La disciplina dell'accesso domiciliare è distinta sia dall'accesso presso locali esclusivamente aziendali sia dall'autorizzazione alla trasmissione di dati acquisiti durante indagini penali: tali fattispecie non possono essere confuse.
  • L'illegittimità di una parte dell'attività istruttoria non esonera il giudice dal valutare autonomamente gli altri elementi posti a fondamento dell'accertamento, come indagini bancarie, controlli incrociati e dichiarazioni del contribuente.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria non può essere applicato in modo generico: occorre verificare l'identità della questione, dell'annualità e degli elementi costitutivi dell'accertamento coperti dalla precedente decisione.
  • Una sentenza tributaria deve indicare e valutare tutti gli elementi decisivi della pretesa fiscale; l'omessa considerazione di prove autonome e potenzialmente decisive può comportare la cassazione con rinvio.

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