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Circolare

Circolare n. 12 del 19/02/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare raccoglie, per argomenti, i chiarimenti dell’Agenzia sulle novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 e su altri quesiti applicativi in materia di IVA, IRES, IRAP, regime dei minimi, società di comodo, fiscalità internazionale e tonnage tax. Vengono precisati, tra l’altro, l’ambito temporale di diverse agevolazioni edilizie ed energetiche, il trattamento fiscale di partecipazioni e beni estromessi, le regole su fusioni e interessi indeducibili, la disciplina sanzionatoria del reverse charge, la deducibilità dei costi nel regime dei minimi e gli effetti delle nuove regole su bilanci e base imponibile.

Chiarimenti interpretativi su finanziaria 2008, Telefisco 2008 e ulteriori quesiti

Profili interpretativi emersi nel corso di Telefisco 2008 e ulteriori quesiti

La circolare raccoglie una serie di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulle novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 e su specifiche problematiche applicative in materia tributaria. I chiarimenti riguardano, in particolare, agevolazioni edilizie ed energetiche, fiscalità delle partecipazioni, regime dei minimi, modifiche alla base imponibile IRES e IRAP, reverse charge IVA, white list internazionale e tonnage tax.

Incentivi per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’aliquota IVA agevolata del 10% è prorogata per le annualità 2008, 2009 e 2010 e, per il relativo riconoscimento, non è più richiesto che il costo della manodopera sia esposto in fattura. Tale indicazione resta invece necessaria per il riconoscimento della detrazione del 36% in relazione agli interventi espressamente richiamati dalla norma.

Con riferimento alla detrazione del 55% per il risparmio energetico, la facoltà di ripartire il beneficio in un numero di quote annuali da tre a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, si applica solo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2008. Per le spese del 2007 continua quindi a valere la ripartizione obbligatoria in tre quote.

In materia di esonero dall’attestato di qualificazione energetica o di certificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, la circolare precisa che l’agevolazione opera dal 1° gennaio 2008 e non si applica agli interventi eseguiti o pagati nel 2007.

Estromissione dei beni dell’imprenditore individuale

Per la determinazione del valore normale dell’immobile strumentale ai fini dell’estromissione prevista dalla finanziaria 2008, le rendite catastali devono essere rivalutate secondo la legge n. 662 del 1996 e maggiorate anche delle percentuali previste dai decreti-legge n. 262 del 2006 e n. 168 del 2004. In particolare, viene confermato l’uso delle maggiorazioni del 40% per gli immobili di categoria B e del 20% per gli altri immobili.

Redditi diversi di natura finanziaria e successioni

La circolare chiarisce il rapporto tra valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione e costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni ai fini del capital gain. Quando i titoli sono stati dichiarati in successione, ancorché l’imposta non sia dovuta per effetto di franchigie, il costo di acquisto è quello dichiarato o definito ai fini dell’imposta sulle successioni. Per i titoli esenti dall’imposta successoria, invece, si assume il valore normale alla data di apertura della successione.

Per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006, non è più possibile optare tra costo del de cuius o valore rivalutato da questi e valore dichiarato in successione: ai fini delle plusvalenze ex articolo 67 del TUIR rileva il valore determinato secondo l’articolo 16 del D.Lgs. 346/1990, salvo rettifica dell’Ufficio. Le disposizioni sulla base imponibile successoria prevalgono anche in presenza di franchigie.

Quanto alla cessione di partecipazioni detenute in parte in piena proprietà e in parte in nuda proprietà, la partecipazione deve essere considerata complessivamente ai fini del superamento della soglia del 20% e quindi può integrare una partecipazione qualificata. Il calcolo tiene conto della valorizzazione della nuda proprietà e dell’usufrutto secondo i criteri dell’imposta di registro.

Regime fiscale per i contribuenti minimi

La circolare affronta la posizione dei produttori agricoli che svolgono anche altre attività. Se l’attività agricola produce reddito fondiario ed è assoggettata al regime speciale IVA dell’articolo 34 del DPR n. 633/1972, il contribuente può accedere al regime dei minimi per l’ulteriore attività d’impresa o professionale eventualmente svolta. In nessun caso l’attività agricola soggetta al regime speciale può rientrare nel regime dei minimi; ciò vale anche per l’agriturismo, purché il contribuente opti per l’IVA ordinaria.

Ai fini del limite dei beni strumentali, viene ribadito che i beni promiscui o i beni a deducibilità limitata rilevano per il 50% del costo, indipendentemente dalle percentuali di deducibilità previste dal TUIR. Tale criterio è applicabile per la verifica del requisito di accesso al regime.

Le spese di albergo e ristorante pagate da un professionista in regime dei minimi sono deducibili per l’intero importo pagato, se la stretta inerenza all’esercizio dell’attività è dimostrabile su base oggettiva. Le limitazioni ordinarie dell’articolo 54 del TUIR non si applicano ai contribuenti che rientrano nel regime agevolato.

Modifiche alla base imponibile IRES

La circolare chiarisce la portata della norma che estende agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto le limitazioni previste per il riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione. Gli interessi interessati sono quelli di cui all’articolo 96, comma 4, del TUIR, cioè gli interessi passivi indeducibili nell’esercizio di competenza ma riportabili nei periodi successivi. Anche tali importi sono soggetti al test di vitalità e al limite del patrimonio netto contabile; la limitazione relativa alle svalutazioni pregresse non opera invece in concreto per gli interessi, in quanto non si verifica la duplicazione di effetti che aveva giustificato la norma sulle perdite.

In tema di consolidato nazionale e deducibilità degli interessi passivi, la circolare conferma che tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato possono essere incluse anche società estere, purché ne ricorrano i requisiti. L’inclusione è facoltativa e serve ad abilitare il trasferimento dell’eccedenza di ROL capiente, non degli interessi passivi netti indeducibili della società estera. La società non residente può quindi apportare soltanto la propria capienza di ROL residua dopo la deduzione individuale.

Sempre in materia di consolidato, se l’accordo prevede una remunerazione per il vantaggio fiscale trasferito dalla società con ROL capiente, le somme percepite ricadono nella non tassabilità prevista dall’articolo 118, comma 4, del TUIR, fino a concorrenza dell’IRES teorica cui il vantaggio è commisurato.

Quanto ai veicoli, viene precisato che le nuove percentuali di deduzione del costo introdotte dal decreto-legge n. 81 del 2007 si applicano alle singole quote di ammortamento di ciascun esercizio e non al costo complessivo del bene. La circolare fornisce anche un esempio numerico per mostrare come le percentuali vadano applicate anno per anno sulle quote di ammortamento residue.

Società di comodo e scioglimento agevolato

Per le nuove cause di esclusione dalla disciplina delle società non operative, relative al numero di soci non inferiore a 50 e alle società partecipate da enti pubblici in misura almeno pari al 20%, i requisiti devono sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta. Non è sufficiente il loro verificarsi soltanto nell’ultimo giorno dell’esercizio.

In tema di scioglimento agevolato, possono accedere al regime solo le società che abbiano deliberato la messa in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore della norma della finanziaria 2008. Restano quindi escluse le delibere adottate anteriormente, anche se successive al termine previsto dalla disciplina dell’anno precedente.

Effetti delle modifiche IRES sui bilanci

Con l’eliminazione delle deduzioni extracontabili, i componenti negativi devono essere imputati a conto economico. La norma di salvaguardia consente però all’Amministrazione finanziaria di disconoscere ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore quando non coerenti con i comportamenti contabili degli esercizi precedenti, salvo che l’impresa dimostri la giustificazione economica secondo corretti principi contabili.

La prova della coerenza può essere fornita con qualunque elemento utile, inclusa la nota integrativa e il confronto con i bilanci precedenti, senza che ciò limiti i poteri di controllo dell’Amministrazione.

Per gli IAS adopter, la circolare distingue tra strumenti finanziari detenuti per la negoziazione e strumenti classificati al fair value through profit or loss per effetto della fair value option. Solo i primi sono esclusi dalle immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, TUIR; i secondi, pur essendo rilevati a conto economico al fair value, non vengono automaticamente assimilati agli strumenti di trading.

Fiscalità internazionale e white list

La sostituzione delle black list con una o più white list richiede di chiarire il concetto di residenza o localizzazione del soggetto estero controparte dell’operazione. La circolare ritiene utilizzabili, se esistenti, i criteri definiti dalla convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato interessato; in mancanza, si può far riferimento ai principi internazionalmente riconosciuti, in primo luogo all’articolo 4 del modello OCSE.

Ai fini probatori, non è prevista una prova tipizzata: sono considerati idonei diversi mezzi, dalla certificazione dell’autorità estera a una dichiarazione rilasciata ad hoc dall’impresa estera, fino alla documentazione commerciale ordinaria, come fatture e corrispondenza, da cui sia possibile desumere la residenza o localizzazione nel Paese estero.

Nuova base imponibile IRAP

La circolare chiarisce che il recupero a tassazione IRAP dei componenti negativi dedotti extracontabilmente fino al periodo in corso al 31 dicembre 2007 avviene, in via ordinaria, in sei quote costanti a partire dal periodo successivo; in alternativa, l’opzione per l’imposta sostitutiva prevista dal comma 48 evita tale recupero, incluso quello IRAP.

Per gli accantonamenti, la norma esclude la deducibilità ai fini IRAP delle voci B12 e B13 del conto economico, riferite rispettivamente a accantonamenti per rischi e altri accantonamenti. Se per ragioni di classificazione contabile tali costi sono imputati a voci diverse, non assumono comunque un trattamento differenziato e non diventano deducibili come accantonamenti; i relativi costi saranno rilevanti solo al momento del loro effettivo sostenimento, se imputabili a voci dell’aggregato B deducibili ai fini IRAP.

Reverse charge e altri quesiti IVA

In materia di reverse charge, il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla finanziaria 2008 prevede una sanzione del 3% dell’imposta, con minimo di 258 euro e massimo di 10.000 euro nei primi tre anni, quando l’imposta sia stata comunque assolta, ancorché irregolarmente. Tale disciplina si applica, in virtù del favor rei, anche alle violazioni pregresse non ancora definite con provvedimento definitivo. La sanzione speciale riguarda solo le operazioni soggette a inversione contabile ex articoli 17 e 74 del DPR 633/1972 e non abroga il comma 8 dell’articolo 6 per le altre ipotesi di regolarizzazione.

Per evitare la sanzione nel caso in cui il fornitore abbia addebitato irregolarmente l’IVA senza versarla, il cessionario/committente può regolarizzare l’operazione presentando un documento integrativo, registrandolo nei registri IVA e versando l’imposta; la disciplina prevede la responsabilità solidale di entrambi i soggetti, coerentemente con gli obblighi del destinatario dell’operazione in regime di inversione contabile.

Quanto al plafond, l’esportatore abituale può regolarizzare l’uso eccedente attraverso autofattura, versamento dell’imposta e degli interessi e, per il 2007, ravvedimento operoso; per il 2006 le sanzioni sono irrogate dall’Ufficio e possono essere definite in misura ridotta nei termini di legge. La circolare conferma inoltre che l’IVA sul traffico aziendale dei telefoni cellulari è integralmente detraibile, mentre l’acquisto dei cellulari dati in uso promiscuo ai dipendenti richiede una valutazione dell’effettivo utilizzo nell’attività d’impresa.

Le coltivazioni di prodotti vegetali per conto terzi sono considerate attività agricole ai sensi dell’articolo 1, comma 176, della legge n. 244/2007 e non attività connesse; ai fini IVA, esse rientrano nel regime particolare dell’articolo 34-bis del DPR 633/1972, anche quando svolte in via esclusiva.

Per i servizi di telefonia, l’obbligo di indicare la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta si applica a tutte le vendite dei mezzi tecnici effettuate nei confronti di soggetti IVA, incluse le cessioni telematiche, al fine di garantire la tracciabilità dei passaggi intermedi.

Infine, in tema di liquidazione IVA di gruppo, il credito della società che entra per la prima volta nella procedura deve essere trasferito alla controllante; non è corretto, neppure per i periodi anteriori al 1° gennaio 2008, trattenere il credito e usarlo in compensazione per altri tributi.

Tonnage tax e consolidato fiscale

Per il regime della tonnage tax, se una società del gruppo non possiede i requisiti oggettivi richiesti, ciò non impedisce di esercitare l’opzione per le altre società del gruppo. Se però la controllante o una società del gruppo viola il requisito relativo alla locazione a scafo nudo oltre i limiti fissati dall’articolo 157, comma 1, del TUIR, l’opzione viene meno per tutto il gruppo.

La circolare chiarisce inoltre che tonnage tax e consolidato fiscale sono compatibili all’interno dello stesso gruppo, purché non siano cumulati in capo al medesimo soggetto. In particolare, la presenza di società in tonnage tax non interrompe il consolidato già in essere tra la controllante e altre società del gruppo che non accedono al regime marittimo.

Punti principali

Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico

Per l’IVA agevolata al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie viene chiarito che, per il 2008-2010, non è più necessario indicare in fattura il costo della manodopera ai fini dell’aliquota ridotta, mentre tale indicazione resta necessaria per alcune detrazioni del 36%. Per la detrazione del 55% sul risparmio energetico, la rateazione tra tre e dieci quote vale solo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 e non si applica retroattivamente alle spese del 2007. L’esonero dall’a.q.e./a.c.e. per la sostituzione di finestre con infissi e per i pannelli solari opera anch’esso dal 1° gennaio 2008 e non per gli interventi pagati nel 2007.

Estromissione dei beni dell’imprenditore individuale

Per determinare il valore normale dell’immobile strumentale ai fini dell’estromissione prevista dalla finanziaria 2008, le rendite catastali devono essere rivalutate secondo la legge n. 662/1996 e maggiorate anche delle percentuali del 40% per gli immobili di categoria B e del 20% per gli altri immobili, previste dai decreti-legge n. 262/2006 e n. 168/2004.

Redditi diversi di natura finanziaria e successioni

In caso di successione, per il calcolo delle plusvalenze su partecipazioni o titoli si assume, se dichiarato ai fini dell’imposta di successione, il valore definito o dichiarato nella successione anche quando l’imposta non è dovuta per franchigia; per i titoli esenti da imposta successoria si usa il valore normale alla data di apertura della successione. Non è ammessa, per successioni aperte dal 3 ottobre 2006, la scelta tra costo del de cuius e valore dichiarato in successione: prevale il valore determinato secondo l’articolo 16 del D.Lgs. 346/1990, salvo rettifica. Nella cessione congiunta di nuda proprietà e piena proprietà, le partecipazioni si sommano ai fini del superamento della soglia del 20% e quindi possono diventare "qualificate".

Regime dei contribuenti minimi

Un produttore agricolo che svolge anche un’attività professionale o d’impresa separata può, per quest’ultima, accedere al regime dei minimi se l’attività agricola produce reddito fondiario e resta assoggettata al regime speciale IVA dell’articolo 34 del DPR 633/1972; l’attività agricola in regime speciale non può però rientrare nel regime dei minimi. Ai fini del limite dei beni strumentali, i beni promiscui o a deducibilità limitata rilevano per il 50% del costo, a prescindere dalle ordinarie percentuali di deducibilità. Le spese di albergo e ristorante sono deducibili per l’intero importo pagato, se l’inerenza all’attività è dimostrabile con criteri oggettivi.

Modifiche alla base imponibile IRES

L’estensione dell’articolo 172, comma 7, del TUIR agli interessi indeducibili oggetto di riporto comporta che, in caso di fusione o scissione, tali interessi seguano le stesse limitazioni delle perdite fiscali: test di vitalità, limite del patrimonio netto contabile e altre restrizioni previste, con riferimento agli interessi indeducibili ex articolo 96, comma 4. Nel consolidato, le società estere possono essere incluse virtualmente solo per trasferire l’eccedenza di ROL capiente, non gli interessi passivi netti; l’inclusione è facoltativa. Se l’accordo di consolidato prevede una remunerazione per il trasferimento del ROL capiente, la somma percepita non concorre a formare il reddito individuale nei limiti dell’IRES teorica. Le nuove percentuali di deduzione del costo dei veicoli introdotte dal decreto-legge n. 81/2007 si applicano alle singole quote di ammortamento di ogni esercizio e non al costo complessivo del bene.

Società di comodo e scioglimento agevolato

Le cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo relative al numero di soci non inferiore a 50 e alle partecipazioni di enti pubblici almeno al 20% devono sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta. Lo scioglimento agevolato della finanziaria 2008 si applica solo alle società che hanno deliberato la messa in liquidazione dopo l’entrata in vigore della norma.

Effetti delle modifiche IRES sui bilanci

Con l’eliminazione delle deduzioni extracontabili, i componenti negativi devono essere imputati a conto economico; l’Amministrazione può però disconoscere ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore se non coerenti con i comportamenti contabili precedenti, salvo prova della giustificazione economica. La coerenza può essere dimostrata con qualsiasi elemento utile, compresa la nota integrativa, ma ciò non preclude i controlli fiscali. Per gli IAS adopter, gli strumenti finanziari classificati al fair value through profit or loss per effetto della fair value option non sono automaticamente "detenuti per la negoziazione": solo i veri strumenti di trading restano fuori dalle immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, TUIR.

Fiscalità internazionale e white list

Nel nuovo articolo 110, comma 10, del TUIR, il divieto di deduzione dei costi per operazioni con soggetti residenti o localizzati in Stati non inclusi nella white list richiede di chiarire il concetto di residenza: si possono usare i criteri delle convenzioni contro le doppie imposizioni o, in mancanza, i principi internazionali e il modello OCSE. Ai fini probatori, è ammesso qualsiasi mezzo utile, come certificazioni dell’autorità estera, dichiarazioni dell’impresa estera o documentazione commerciale, per dimostrare residenza o localizzazione.

Nuova base imponibile IRAP

Il recupero delle deduzioni extracontabili pregresse ai fini IRAP avviene in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; tuttavia, l’opzione per l’imposta sostitutiva prevista dal comma 48 evita il recupero IRAP di cui al comma 51. Gli accantonamenti per rischi e oneri iscritti nelle voci B12 e B13 del conto economico non sono deducibili IRAP; se per esigenze contabili tali costi sono imputati ad altre voci, non acquistano comunque un trattamento diverso e restano indeducibili come accantonamenti, mentre i costi effettivi saranno deducibili solo al momento del sostenimento e se riconducibili a voci rilevanti dell’aggregato B.

Reverse charge, plafond e altri quesiti IVA

Per l’errata applicazione del reverse charge, la nuova sanzione del 3% dell’imposta, con minimo 258 euro e massimo 10.000 euro nei primi tre anni, si applica anche retroattivamente per il favor rei, purché non vi sia un provvedimento definitivo. La disciplina speciale si applica solo alle operazioni soggette a inversione contabile; non sostituisce le regole ordinarie per altre irregolarità IVA. Il cessionario/committente può regolarizzare l’operazione con documento integrativo, registrazioni e versamento dell’imposta, evitando la sanzione. Per le violazioni sul plafond, è possibile regolarizzare con autofattura, versamento di imposta e interessi, con ravvedimento operoso per il 2007 e irrogazione ordinaria per il 2006. L’IVA sui traffici aziendali dei cellulari è integralmente detraibile, mentre l’acquisto dei telefoni promiscui va valutato in base all’effettivo uso aziendale. Le coltivazioni di vegetali per conto terzi sono qualificate come attività agricole e, ai fini IVA, rientrano nel regime dell’articolo 34-bis. Le vendite di mezzi tecnici per telefonia devono essere documentate con indicazione del soggetto passivo che ha assolto l’imposta, anche per cessioni telematiche. Il credito IVA della controllata che entra nella liquidazione di gruppo deve essere trasferito alla controllante, anche per le situazioni pregresse fino al 31 dicembre 2007.

Tonnage tax e consolidato fiscale

Se una società del gruppo non possiede i requisiti oggettivi per la tonnage tax, ciò non impedisce alle altre società del gruppo di accedere al regime, purché la controllante possa comunicare l’opzione in loro favore; però, se la controllante o una società del gruppo viola il requisito dell’articolo 157, comma 1, TUIR sulla locazione a scafo nudo oltre i limiti consentiti, l’opzione viene meno per tutto il gruppo. È invece compatibile, all’interno dello stesso gruppo, la presenza di società in tonnage tax e di altre in consolidato fiscale, purché i due regimi non si cumuliino in capo allo stesso soggetto.

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