Sentenza del 14/12/2016 n. 25701 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva confermato l'accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2003. L'accertamento era basato sulla ricostruzione indiretta dei ricavi mediante una percentuale di ricarico del 213,68%, superiore a quella dichiarata del 133,20%, determinata sulla base di un campione di prodotti. I tre motivi di ricorso riguardavano: la presunta nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c.; l'insufficiente motivazione della CTR sulla ricostruzione induttiva dei ricavi e sul mancato computo dello sfrido; la violazione del divieto di nuovi motivi in appello, sostenendo che le contestazioni sulla percentuale di ricarico fossero già state formulate in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Il primo è stato ritenuto inammissibile perché la CTR aveva comunque deciso il merito, sicché eventuali vizi della sentenza di primo grado non avrebbero potuto determinare un diverso esito. Il secondo è stato ritenuto inammissibile perché la motivazione per relationem è legittima quando consente di ricostruire il percorso logico della decisione e, inoltre, il contribuente non aveva trascritto gli atti necessari a dimostrare la rilevanza delle proprie contestazioni. Il terzo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati gli atti processuali indispensabili per verificare se in appello fossero stati introdotti motivi nuovi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.800 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti. Nel caso concreto, la censura relativa alla sentenza di primo grado è stata ritenuta inammissibile perché il giudice d'appello aveva comunque esaminato e deciso il merito.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiede una motivazione idonea delle sentenze tributarie. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem quando il giudice d'appello richiama la decisione di primo grado e consente di comprendere le ragioni della conferma in rapporto ai motivi di impugnazione.
Art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992
Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d'ufficio. Per verificare se una contestazione sia nuova, il ricorrente deve riportare o almeno indicare con precisione gli atti processuali rilevanti.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La censura deve però essere specifica e riferita alla concreta motivazione della sentenza impugnata.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Anche tale motivo deve essere prospettato in modo puntuale, evidenziando il fatto decisivo trascurato e la sua risultanza dagli atti.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorrente deve riportare nel ricorso, almeno nelle parti essenziali, gli atti e i documenti necessari per consentire alla Corte di verificare la fondatezza delle censure senza dover ricercare autonomamente il loro contenuto nel fascicolo.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello può essere motivata per relationem, cioè mediante richiamo alla decisione di primo grado, purché il richiamo consenta di comprendere che il giudice ha esaminato i motivi d'appello e le relative contestazioni.
- In Cassazione non è sufficiente affermare genericamente che il giudice non ha valutato un'eccezione o una prova: occorre indicare con precisione il contenuto dell'atto, la collocazione processuale e la rilevanza decisiva della questione.
- Quando si contesta che una questione sia stata introdotta per la prima volta in appello, è indispensabile confrontare puntualmente gli atti di primo grado e quelli d'appello, riportandone le parti pertinenti.
- La pronuncia di inammissibilità può essere implicita quando il contenuto della decisione rende chiaro che il giudice ha escluso l'esame della questione per una ragione processuale.
- Nei contenziosi tributari fondati su ricostruzioni induttive dei ricavi, le contestazioni sulla metodologia di calcolo, sui campioni utilizzati e sullo sfrido devono essere formulate tempestivamente e documentate in modo specifico già nei gradi di merito.
- La mancata osservanza dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso può impedire alla Corte di Cassazione di esaminare anche doglianze potenzialmente rilevanti nel merito.
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