Cassazione Penale, Sentenza n. 24351/2024 del 20/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Leonzi ha impugnato l'ordinanza del 09-10-2023 con cui il Tribunale del riesame di Bologna confermava il provvedimento del G.I.P. (12-09-2023) che aveva dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 299 c.p.p. tendente alla sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con una misura meno afflittiva. Il titolo cautelare riguarda il delitto di cui all'art. 73, comma 1, DPR n. 309/1990, per l'acquisto di almeno un chilogrammo di cocaina da Rosario Valdez, fatto commesso a Bologna in epoca anteriore e prossima al 2 dicembre 2021. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 299 c.p.p., contestando la genericità dell'ordinanza e la sua presunta erronea estensione della fattispecie di inammissibilità; (2) vizio nella valutazione della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., sostenendo che gli elementi indicati erano mere congetture (localizzazione di una Fiat Punto nei pressi di un parcheggio in un orario compatibile) e non indizi concreti; (3) violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 c.p.p. con riferimento alla carenza di motivazione sul pericolo di reiterazione e sulla scelta della misura, nonché la mancata considerazione dell'incensuratezza e del significativo intervallo temporale tra fatti e applicazione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che i motivi fossero in buona parte sovrapponibili e, soprattutto, che riproponessero questioni già decise nel corso dei precedenti giudizi di legittimità e di merito (giudicato cautelare). La Corte ha confermato che la ricostruzione degli eventi e la valutazione sui gravi indizi erano il frutto di un'adeguata disamina delle risultanze investigative e che sussistevano esigenze cautelari fondate sul pericolo di reiterazione, considerati i contatti dell'indagato con ambienti criminali, la mancanza di fonti lecite di reddito e la notevole quantità di stupefacente. Ha ulteriormente osservato che il mero decorso del tempo non elide le esigenze cautelari in assenza di elementi concreti di risocializzazione e che la richiesta difensiva non introduceva elementi nuovi rispetto al quadro già esaminato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al rimborso ex art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata dalla difesa per contestare l'inammissibilità: la Corte ha ritenuto che l'istanza difensiva non apportasse elementi innovativi rispetto al giudicato cautelare, dunque l'inammissibilità non è stata unicamente valutata in termini formali ma anche sulla base dell'assenza di novità rilevanti rispetto ai presupposti della misura
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione della gravità indiziaria: la Corte ha ritenuto che le risultanze investigative fossero razionalmente correlate e idonee a fondare la valutazione dei gravi indizi
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma relativa alle esigenze cautelari, in particolare al pericolo di reiterazione: la Corte ha confermato che il pericolo di reiterazione era fondato sui contatti con ambienti criminali e sulla massa di stupefacente
art. 275 cod. proc. pen.
Norma sul criterio di scelta e graduazione della misura cautelare: la Corte ha ritenuto che la misura meno afflittiva invocata non fosse adeguata a neutralizzare le esigenze cautelari emerse
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese e della liquidazione di somme a titolo di contributo per l'istruttoria; applicata per l'onere a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità
art. 73 comma 1 DPR n. 309/1990
Norma sostanziale relativa al traffico illecito di sostanze stupefacenti; indicata come titolo di reato a fondamento del provvedimento cautelare
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata con riferimento ai criteri per l'applicazione di sanzioni processuali pecuniarie e alla valutazione della colpa nell'aver proposto il ricorso
Massime di principio
- Il cosiddetto "giudicato cautelare" limita la possibilità di riproporre in sede successiva le stesse censure già esaminate: le istanze di revoca o mitigazione della misura devono apportare elementi nuovi o concreti per essere prese in considerazione
- La valutazione della gravità indiziaria può fondarsi su elementi indiziari concatenati e non richiede necessariamente prove dirette, purché vi sia un quadro investigativo razionalmente correlato
- Il decorso del tempo tra il fatto e l'adozione della misura cautelare non annulla automaticamente le esigenze cautelari; è necessario fornire elementi concreti di risocializzazione o cambiamento della condotta per ottenere una misura meno afflittiva
- La scelta di una misura meno afflittiva deve essere motivata alla luce delle esigenze cautelari specifiche: il giudice può ritenere inadeguata una misura attenuata se non neutralizza il pericolo di reiterazione
- La mancata notifica o presunte irregolarità formali richiamate ex art. 299 c.p.p. non valgono a sola giustificazione dell'ammissibilità dell'istanza se manca ogni elemento di novità sostanziale rispetto al quadro già valutato
- Chi propone rimedi cautelari in cassazione può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda o contributo se il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che non sia ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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