Sentenza n. 2781/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto parzialmente i motivi aggiunti contro la rettifica della graduatoria del concorso per 175 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza del TAR deducendo l’erroneità dell’attribuzione dei punteggi relativi a docenze e abilitazione forense. Ha sostenuto che i titoli erano già stati valutati dalla Commissione; che l’abilitazione forense era stata già considerata; che, secondo i criteri fissati dal bando e dalla Commissione, le co-docenze dovevano essere computate per metà del punteggio e delle giornate di docenza; che le docenze interne relative ai corsi indicati dal candidato ammontavano complessivamente a 18 giornate, non a 35; e che le due docenze esterne non considerate avrebbero comportato soltanto il punteggio previsto per tali attività. L’appellato ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione del principio di non contestazione, venire contra factum proprium, carenza di interesse, difetto di chiarezza e specificità e indebita ingerenza della difesa erariale nei poteri della Commissione, sostenendo comunque l’infondatezza dell’impugnazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni preliminari dell’appellato. Ha ritenuto sussistente l’interesse dell’Agenzia a evitare l’esecuzione della sentenza e ha escluso l’operatività del principio di non contestazione, poiché la controversia riguardava valutazioni della Commissione e non mere circostanze di fatto. Ha accolto l’appello quanto al punteggio per l’abilitazione forense, rilevando che il candidato non aveva contestato in primo grado la mancata attribuzione di tale punteggio: il TAR aveva quindi violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In relazione alle docenze, ha stabilito che le 16 co-docenze interne del primo corso, articolate su 32 giornate, dovevano essere computate per metà, quindi per 16 giornate, e non per 32. Le tre co-docenze interne del secondo corso dovevano essere considerate per 1,5 giornate; l’arrotondamento effettuato dall’Amministrazione a due giornate non è stato sindacato perché estraneo all’oggetto della controversia. Il Collegio ha invece confermato il riconoscimento del punteggio per le due docenze esterne non computate dall’Amministrazione. Ha ritenuto estranea al giudizio la questione degli ulteriori cinque giorni di docenza risultanti dalla scheda, rimettendo all’Amministrazione ogni eventuale rettifica previa verifica dei presupposti. L’appello è stato pertanto accolto e la sentenza di primo grado parzialmente riformata, con rigetto del ricorso per motivi aggiunti nei limiti indicati in motivazione. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. e), bando di concorso
i punteggi massimi attribuibili per la partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia fossero 15
La disposizione delimita i titoli valutabili e il relativo punteggio massimo nell’ambito della selezione.
art. 112 c.p.c.
corrispondenza tra il chiesto e pronunciato
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda; il riconoscimento di un punteggio non richiesto integra errore di giudizio e non mero errore materiale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione non opera con riguardo a controversie aventi a oggetto valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione, trattandosi non della mera ricostruzione di fatti storici ma della correttezza del giudizio valutativo.
- L’interesse dell’amministrazione a impugnare una sentenza sussiste quando l’appello mira a evitare l’esecuzione di una pronuncia che impone la riedizione o la modifica delle precedenti determinazioni amministrative.
- Il riconoscimento giudiziale di un titolo o di un punteggio non richiesto dalla parte costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e integra un errore di giudizio, non un mero errore materiale emendabile quando la divergenza non sia percepibile ictu oculi.
- Quando i criteri di valutazione prevedono che la co-docenza sia valorizzata nella misura della metà della docenza individuale, il dimezzamento deve applicarsi anche al numero delle giornate effettivamente computabili, ove tale criterio risulti dai parametri applicati dalla commissione.
- Il giudice amministrativo deve limitare la propria decisione alle questioni dedotte e non può sindacare, in assenza di una specifica domanda o censura, eventuali ulteriori errori materiali contenuti nella scheda di valutazione, che restano oggetto di eventuale rettifica amministrativa.
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