Cassazione Penale, Sentenza n. 14664/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) omissione della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione prima dell'udienza di discussione in appello; 2) errato computo della pena base applicabile al ricorrente.
La decisione
Il primo motivo è stato ritenuto fondato: ai sensi dell'art. 157 cod. pen. il termine massimo di prescrizione per il reato (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) è di 7 anni e 6 mesi. Il fatto è stato commesso il 27/06/2016; tenuto conto di 164 giorni di sospensione (64 giorni per sospensione ex lege legata all'emergenza Covid-19 e 101 giorni per concessione di termini a difesa), il termine di prescrizione è spirato il 9/06/2024, prima della sentenza di appello del 22/10/2024. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione in data 9/06/2024. Il secondo motivo, pur eventualmente inammissibile, è assorbito.
Norme richiamate
Applicazione del termine massimo di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi al reato per cui si procede; calcolo del termine fino alla data di estinzione.
Norme di sospensione ex lege per disciplina emergenziale legata al Covid-19 e disciplina processuale sui termini per la difesa
Sono stati considerati 64 giorni di sospensione ex lege per l'emergenza Covid-19 e 101 giorni per la concessione di termini a difesa; tali sospensioni interrompono o sospendono il decorso della prescrizione ai fini del calcolo della data di estinzione.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve verificare e dichiarare la prescrizione del reato prima della discussione: se la prescrizione è già intervenuta prima della pronuncia, la sentenza che conferma la responsabilità deve essere annullata per estinzione del reato.
- Per il calcolo della prescrizione è necessario considerare tutte le sospensioni e interruzioni previste dalla legge, comprese quelle disposte ex lege per eventi straordinari (es. misure emergenziali Covid-19) e i giorni concessi per i termini a difesa.
- Se un motivo di ricorso relativo alla prescrizione è fondato, gli altri motivi possono risultare assorbiti e non essere esaminati.
- Quando il reato è estinto per prescrizione prima della pronuncia di appello, la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio perché non sussiste più la materia del contendere.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare con precisione le date di commissione del reato, le fasi processuali, e le eventuali sospensioni applicabili per verificare tempestivamente il decorso della prescrizione.
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