Cassazione Penale, Sentenza n. 25480/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dall'esame degli atti è emerso che l'atto di appello era corredato dal mandato a impugnare con espressa elezione di domicilio presso lo studio del difensore; pertanto la presunta violazione dell'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p. non sussiste. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Bologna per il proseguo del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Rimini (10/03/2023) ritenendo mancante, nei confronti di imputato per il quale si è proceduto in sua assenza, il deposito con l'atto di appello di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La difesa ha invece dimostrato di avere trasmesso, il 14/07/2023, l'atto di appello e il mandato specifico (documento "NOMINA signed.pdf") all'indirizzo di posta elettronica dedicato, allegando anche attestazione del funzionario di cancelleria sull'effettivo inoltro.
Norme richiamate
art. 581, comma 1‑quater, codice di procedura penale
Disposizione che richiede, per l'appello dell'imputato nei casi di procedimento in sua assenza, il deposito di specifico mandato ad impugnare contenente l'elezione di domicilio ai fini della notificazione. La Corte di cassazione ha interpretato che la formalità è stata rispettata ove risulti, ex actis, il mandato con l'elezione di domicilio trasmesso al giudice a quo.
art. 173 disposizioni attuative codice di procedura penale
Norma citata in relazione ai limiti del riassunto del motivo nel ricorso; ha valore procedurale per la compressione del motivo in sede di cassazione e per la verifica di autosufficienza della documentazione allegata.
artt. 2, 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011 e art. 81 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate in riferimento al reato per cui Muro era stato condannato in primo grado; nella decisione di cassazione non sono state oggetto di interpretazione sostanziale, essendo la questione focalizzata su un vizio di ammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in sua assenza, l'appello richiede il deposito di uno specifico mandato ad impugnare contenente l'elezione di domicilio: l'assenza di tale documento può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La trasmissione del mandato e della dichiarazione di elezione di domicilio al giudice (anche via posta elettronica dedicata/PEC) e la relativa attestazione di ricezione da parte della cancelleria possono soddisfare la formalità richiesta; il giudice d'appello deve verificare gli atti prima di dichiarare l'inammissibilità.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità contestata, produrre nel giudizio di cassazione la documentazione probatoria dell'invio (file allegato, ricevute, attestazioni di cancelleria) è determinante per ottenere l'annullamento dell'ordinanza.
- La Corte di cassazione, verificando ex actis la correttezza del procedimento, può annullare senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità qualora risulti che la formalità è stata osservata.
- Prassi consigliata: l'avvocato che impugna in presenza di imputato assente deve allegare espressamente il mandato ad impugnare con dichiarazione di elezione di domicilio e conservarne copia e ricevute di trasmissione (PEC/attestazioni), per evitare problemi di ammissibilità.
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