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Sentenza

Sentenza n. 11246/2026 - Roma, Sezione 3T

PER L'ESECUZIONE Del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 7320/2024 RG n. 5247/2024 del Tribunale di ROMA Sez. Lavoro, pubbl. il 21/06/2024 dal Giudice dott. BUONASSISI resa all'esito del giudizio RG n. 5247/2024, notificata, ai fini dell'appello in data 21/06/2024 nonché ai fini dell'esecuzione in data 31/01/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202514458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7320/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione obbligata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7320/2024, pubblicata il 21 giugno 2024 e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha integralmente adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza, come risultante dalla dichiarazione e dalla documentazione depositata dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'integrale adempimento dell'Amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, ha disposto una parziale compensazione, tenendo conto dell'esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso, e ha posto la restante parte a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza, liquidandola in euro 400,00 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    L'integrale adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato, intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione agli obblighi derivanti dal giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso, la cessazione della materia del contendere non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese; il giudice può compensarle parzialmente e porre la restante parte a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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