Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7207/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 01129/2025,

Giustizia amministrativa202603042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del ripristino del passo carrabile al civico 337 di via Zanardi, motivato con il mancato rispetto delle distanze minime dalle intersezioni stradali; il TAR Emilia-Romagna, Sez. II, aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria, poi cancellata dal registro delle imprese, aveva impugnato il provvedimento comunale del 24 giugno 2019, che consentiva il ripristino del solo accesso carrabile al civico 331 e negava quello al civico 337 per la distanza dalle intersezioni. Il TAR Emilia-Romagna aveva interpretato l’art. 15 del regolamento comunale nel senso che la deroga alle distanze poteva riguardare soltanto passi carrabili già esistenti e autorizzati anche in diritto, non quelli cessati. Gli aventi causa hanno appellato deducendo la violazione dell’art. 15: la disposizione avrebbe consentito di ripristinare anche passi non più attivi, purché appartenenti a interventi edilizi autorizzati prima del 1° gennaio 1993 e conformi al titolo edilizio. Hanno inoltre contestato circostanze valorizzate dal TAR: l’accesso al capannone tramite un altro passo non sarebbe stato idoneo per i veicoli e non avrebbe escluso la parziale interclusione del fondo; tutti i passi sarebbero stati oggetto di autorizzazione, non del solo titolo edilizio; il riferimento regolamentare agli accessi non autorizzati avrebbe dovuto comprendere quelli la cui autorizzazione era cessata.

La decisione

L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il Consiglio di Stato interpreta l’art. 15 del regolamento comunale in conformità all’art. 22, comma 2, del codice della strada e all’art. 46, comma 6, del relativo regolamento: la deroga alle distanze è consentita per i passi già esistenti e da regolarizzare, purché sussista l’impossibilità tecnica di adeguarli; tali passi devono essere esistenti anche giuridicamente, ossia autorizzati secondo il sistema previgente e mantenuti o regolarizzati. Non rientrano nella previsione i passi esistenti soltanto in fatto, né quelli la cui autorizzazione sia divenuta inefficace o non sia stata rinnovata, poiché sono giuridicamente inesistenti. La conformità al titolo edilizio anteriore non è sufficiente a fondare una nuova autorizzazione in deroga. Le contestazioni sulla concreta accessibilità del fondo e sulle caratteristiche dell’altro passo sono dichiarate prive di rilievo ai fini della decisione, salvo l’eventuale accertamento, nella sede competente, di un diritto di passo. Spese del grado integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 285/1992

    l’art. 22, comma 2, del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) stabilisce che gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo

    La disposizione individua gli accessi preesistenti da regolarizzare in quelli già provvisti di autorizzazione; non comprende quelli che esistono soltanto in fatto.

  • art. 46, comma 6, d.P.R. 495/1992

    l’art. 46, comma 6, del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495 del 1993), disposizione strumentale all’art. 22 e gerarchicamente inferiore, prevede che i comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.

    La deroga alle distanze è possibile per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento soltanto quando sia tecnicamente impossibile adeguarli. In combinato disposto con l’art. 22, comma 2, la preesistenza rilevante è anche giuridica e presuppone un accesso autorizzato da regolarizzare.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 285/1992

    Non hanno, invece, rilevanza, come già chiarito da questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5011), i passi esistenti solo in fatto, ma non debitamente autorizzati (e/o regolarizzati), il cui mantenimento comporta, peraltro, l’applicazione di una sanzione, ai sensi dello stesso art. 22, comma 11.

    I passi carrabili non debitamente autorizzati o regolarizzati non possono avvalersi della deroga prevista per gli accessi preesistenti; il loro mantenimento è assoggettato alla sanzione prevista dalla disposizione.

  • art. 15 regolamento del Comune di Bologna sui passi carrabili

    Del resto, l’art. 15 del regolamento comunale di Bologna è una norma diretta all’adeguamento della situazione preesistente all’entrata in vigore della nuova disciplina, destinata ad un’applicazione temporalmente limitata, tenuto conto delle necessarie regolarizzazioni, che non può, quindi, comportare il ripristino di passi autorizzati, ma, poi, cessati.

    La norma comunale disciplina la regolarizzazione transitoria degli accessi preesistenti e non consente il ripristino di un passo la cui autorizzazione sia cessata o non sia stata mantenuta.

  • art. 11 regolamento del Comune di Bologna sui passi carrabili

    Né la conformità del passo al titolo edilizio, rilasciato in epoca anteriore alla nuova disciplina, è un elemento idoneo a giustificare una diversa interpretazione, potendo rilevare ai fini della tempestiva regolarizzazione, ma non per il rilascio di una nuova autorizzazione, in virtù del principio della irrilevanza del titolo edilizio ai fini dell’autorizzazione in esame, sancita nell’art. 11 dello stesso regolamento comunale.

    La conformità dell’accesso al titolo edilizio può rilevare ai fini della tempestiva regolarizzazione, ma non costituisce autonomo presupposto per ottenere una nuova autorizzazione al passo carrabile.

Massime di principio

  • La deroga alle distanze minime dei passi carrabili dalle intersezioni, prevista per accessi preesistenti alla disciplina sopravvenuta, presuppone sia l’impossibilità tecnica di adeguamento sia la preesistenza giuridica dell’accesso, ossia la sua autorizzazione secondo il regime previgente e la necessità di regolarizzarlo.
  • Un passo carrabile che esista soltanto in fatto, oppure che abbia perso efficacia per mancata regolarizzazione o rinnovo dell’autorizzazione, non può essere considerato preesistente ai fini della deroga alle distanze e non può essere ripristinato invocando la disciplina transitoria.
  • La conformità di un accesso carrabile a un titolo edilizio anteriore non basta a ottenere una nuova autorizzazione in deroga: può rilevare per la tempestiva regolarizzazione, ma non sostituisce l’autorizzazione richiesta dalla disciplina della circolazione stradale.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilità
RamiTrasporti e circolazione
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.