Cassazione Civile, Ordinanza n. 35510/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Nel corso di un procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato per l'individuazione di vizi di immobili di proprietà della società ricorrente, il Tribunale aveva liquidato il compenso del consulente tecnico nominato in sede di istruzione preventiva, ponendolo "a carico delle parti in solido in via di anticipazione". La società proprietaria ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro due decreti emessi nello stesso procedimento, deducendo la violazione degli artt. 91, 92, 696 e 696-bis c.p.c., sostenendo che le spese del procedimento di istruzione preventiva dovessero gravare soltanto sulla parte richiedente l'accertamento tecnico preventivo e non anche sulla controparte. La Corte ha anche rilevato che l'impugnazione con un unico ricorso di due provvedimenti pronunciati tra le stesse parti, nello stesso giorno e nell'ambito del medesimo procedimento, è ammissibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato i due decreti impugnati limitatamente alla parte in cui ponevano i compensi del C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo a carico di entrambe le parti in solido in via di anticipazione. Decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha posto i compensi del consulente, nella misura già liquidata, a carico della sola parte richiedente l'accertamento tecnico preventivo. Ha inoltre condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
base del ricorso straordinario per cassazione avverso provvedimenti aventi natura decisoria e definitiva
art. 91 c.p.c.
il regolamento delle spese presuppone la valutazione della soccombenza e quindi l'accertamento della fondatezza della pretesa, estraneo all'accertamento tecnico preventivo
art. 92 c.p.c.
le spese tra le parti possono essere regolate solo in base ai presupposti propri della soccombenza o della compensazione, non nella fase conclusiva dell'ATP
art. 696 c.p.c.
il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, senza ulteriori provvedimenti di regolamento spese tra le parti
art. 696-bis c.p.c.
anche nel procedimento di istruzione preventiva non è previsto un provvedimento di riparto delle spese tra le parti diverso dalla liquidazione del compenso al consulente
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale del ricorso per manifesta fondatezza
art. 375, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il giudice, una volta depositata la consulenza, può liquidare il compenso del consulente tecnico, ma non può adottare un autonomo provvedimento di regolamento delle spese tra le parti fondato sulla soccombenza.
- Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono gravare, in via di anticipazione, sulla parte che ha richiesto il procedimento; esse potranno poi essere considerate nel successivo giudizio di merito come spese processuali, da porre a carico del soccombente, salvo compensazione.
- Un provvedimento che ponga il compenso del consulente tecnico a carico anche della parte diversa dal richiedente, in via solidale e anticipata, integra un atto non previsto dalla legge, avente natura decisoria e definitiva ed è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
- È ammissibile l'impugnazione con un unico ricorso di più decreti emessi nello stesso giorno, tra le medesime parti e nell'ambito del medesimo procedimento.
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