Cassazione Penale, Sentenza n. 08840/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (24/04/2025) deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: a suo avviso il giudice di appello non avrebbe valutato adeguatamente la sua condotta processuale e la sostanziale ammissione degli addebiti, elementi favorevoli ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche richiamando la molteplicità delle condotte accertate e il ruolo apicale della ricorrente, valutazioni prive di illogicità o violazione di legge. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, purché si tenga conto delle specifiche considerazioni mosse dall'interessato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Rimane dunque ferma la pronuncia di merito della Corte d'Appello che aveva ridotto la pena a 3 anni e 4 mesi di reclusione.
Norme richiamate
Articolo richiamato come base delle censure in cassazione (lett. b ed e). Nel caso la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché la valutazione del giudice di merito sulla mancata concessione delle attenuanti era motivata e priva di vizi di legge o di illogicità.
Norma applicata per disporre le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende (qui determinata in € 3.000,00).
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 (dep. 2022) "Blanchi" Rv. 282693 - 01
Richiamato il principio secondo cui, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli; è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione tenga conto delle specifiche considerazioni mosse dall'interessato.
Massime di principio
- Il giudice di merito può negare le circostanze attenuanti generiche se ritiene prevalenti la gravità dei fatti e il ruolo dell'imputato: la valutazione discrezionale è sindacabile in Cassazione solo se irragionevole o in contrasto con la legge.
- Per contestare efficacemente in Cassazione la valutazione delle attenuanti generiche è necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito contiene illogicità, omissioni essenziali o violazioni di legge, non basta il semplice dissenso con la valutazione del merito.
- Il giudice non è tenuto a elencare o valutare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli emersi nel processo: è sufficiente che indichi i criteri e gli elementi ritenuti decisivi e risponda alle specifiche obiezioni formulate dalla difesa.
- Se la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, può condannare il ricorrente alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende; l'ammontare è determinato equitativamente in base alla colpa del ricorso.
- In fase di difesa, chi chiede l'applicazione delle attenuanti generiche dovrebbe documentare chiaramente come la sua condotta personale, le ammissioni e il comportamento processuale compensino o attenuino la gravità degli addebiti e il ruolo contestato, anticipando e controargomentando le valutazioni di gravità e ruolo apicale.
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