Ordinanza n. 331/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PER L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE PREVIA ADOZIONE DELLE NECESSARIE MISURE CAUTELARI sull'istanza del 19 novembre 2025 a mezzo PEC nell'interesse dell'odierno ricorrente, spedita e ricevuta all'indirizzo immigrazione.prefmi@pec.interno.it, avente ad oggetto il rilascio dell'apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, ai fini della successiva richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, con espressa richiesta di convocazione presso gli Uffici della Prefettura, nonché per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso alla suddetta inerzia, ove medio tempore intervenuti, con espressa riserva di motivi aggiunti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza, ma non ha definito la domanda cautelare nel merito. Ha rilevato che le questioni sollevate richiedono una trattazione approfondita da riservare alla fase di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 25 novembre 2026, rinviando la regolazione delle spese alla decisione definitiva.
Atto impugnato: inerzia del Ministero dell'Interno sull'istanza del 19 novembre 2025 volta a ottenere la dichiarazione del venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'inerzia dell'Amministrazione rispetto all'istanza trasmessa via PEC il 19 novembre 2025 allo Sportello Unico dell'Immigrazione. L'istanza era diretta a ottenere una dichiarazione attestante il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, nonché la convocazione presso gli uffici della Prefettura, ai fini della successiva richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, previa adozione delle necessarie misure cautelari, e l'annullamento di eventuali atti presupposti, antecedenti, conseguenti o connessi, con riserva di motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ritenuto che le questioni sollevate richiedono una trattazione approfondita riservata alla fase del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, CPA.
Consente al giudice cautelare, quando la controversia necessita di approfondimento, di fissare direttamente l'udienza di merito senza definire la domanda cautelare in quella sede.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando le questioni poste a fondamento della domanda cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la decisione sommaria, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito e fissare direttamente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale, sulla base della pronuncia, né all'accoglimento né al rigetto della domanda cautelare; l'esito della controversia resta da definire nel giudizio di merito.
Come è indicizzato
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