Sentenza n. 7313/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V - Ambito territoriale di Foggia, 0017407 del 12 settembre 2024, recante il conferimento delle supplenze da GPS per l’anno scolastico 2024/2025; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V – Ambito territoriale di Foggia 0017406 del 12 settembre 2024, con il quale l’ufficio scolastico di Foggia ha ripubblicato l’elenco dei docenti inseriti nelle GPS, relative al biennio 2024/2025 e 2025/2026; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V - Ambito territoriale di Foggia, 0015629 del 22 agosto 2024, recante la ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze per la provincia di Foggia; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V - Ambito territoriale di Foggia, 0014565 del 5 agosto 2024, recante la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze per la provincia di Foggia; - per quanto occorrer possa, dell’art. 15, co.6, dell’Ordinanza n. 88 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicata in data 16 maggio 2024, avente ad oggetto le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, e dei relativi allegati, in particolare, delle annesse tabelle dei titoli valutabili, nella parte in cui non riconoscono alcun punteggio al servizio militare di leva, ai servizi sostitutivi per legge ed al servizio civile assimilato, quando non svolti in costanza di nomina scolastica; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di pubblicazione e conferimento delle supplenze da GPS per l'anno scolastico 2024/2025, nonché art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 88/2024 e relative tabelle, nella parte in cui escludono la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina
Esito
Favorevole al ricorrente (docente candidato GPS)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, docente inserito nelle GPS per le classi di concorso ADSS e A046, aveva svolto il servizio militare obbligatorio nella Polizia di Stato dal 21 novembre 1995 al 28 febbraio 2009, deducendo che il mancato riconoscimento del relativo punteggio gli aveva impedito di ottenere una supplenza. Con un unico motivo ha contestato la limitazione prevista dall'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 88/2024, sostenendo che il servizio militare dovesse essere valutato anche quando prestato non in costanza di nomina, in applicazione dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, dell'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000 e dei principi costituzionali di non discriminazione e di tutela della posizione lavorativa di chi adempie al servizio militare obbligatorio. Ha inoltre chiesto il riconoscimento del servizio di docenza svolto presso la Scuola Allievi di Foggia, qualificandolo come servizio di insegnamento valutabile ai sensi delle tabelle dell'ordinanza ministeriale. L'amministrazione ha sostenuto che le GPS non costituiscono una procedura concorsuale e che la valutazione del servizio di leva in costanza di nomina avrebbe funzione compensativa della sospensione del rapporto di lavoro.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della stessa Sezione, secondo cui l'esclusione del servizio militare prestato non in costanza di nomina determina una penalizzazione dei docenti che non hanno potuto acquisire punteggio per effetto dell'adempimento di un obbligo legale. L'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, letto alla luce dell'art. 52 Cost. e in collegamento con l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, impone la piena valutazione del servizio militare obbligatorio anche se anteriore all'incarico scolastico. È stato quindi disposto l'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non riconoscono il punteggio per il servizio militare effettivamente prestato dal ricorrente nella Polizia di Stato dal 1995 al 1997. È stata invece respinta la richiesta relativa agli otto anni di docenza svolti presso la Scuola Allievi di Foggia: tale attività non è stata ritenuta né servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 485, comma 7, né servizio di insegnamento specifico o aspecifico secondo l'O.M. n. 88/2024, poiché non prestata su una classe di concorso né presso scuole militari equiparate alle scuole secondarie di secondo grado. Le spese sono state compensate per la complessità e l'evoluzione della questione.
Norme richiamate
art. 52 Cost.
la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino; l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino
Il servizio militare obbligatorio non può comportare una penalizzazione nella valutazione dei titoli e nell'accesso agli incarichi scolastici.
art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994
valido a tutti gli effetti
Il servizio militare obbligatorio deve essere valutato integralmente ai fini della posizione del personale docente, senza limitarne il riconoscimento ai soli periodi svolti in costanza di nomina.
art. 2050 d.lgs. n. 66/2000
è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro
La disposizione è stata letta sistematicamente, in conformità all'art. 52 Cost., come non ostativa alla valutazione anche del servizio di leva prestato al di fuori di un rapporto di lavoro.
art. 15, comma 6, O.M. n. 88/2024
La clausola è illegittima nella parte in cui esclude il punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha motivato mediante richiamo a precedenti conformi, ritenuti applicabili alla controversia.
Massime di principio
- Il servizio militare obbligatorio prestato da un docente deve essere valutato ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle graduatorie scolastiche anche quando sia stato svolto prima o comunque al di fuori di una nomina scolastica.
- Una disciplina amministrativa che riconosca il punteggio per il servizio militare soltanto se prestato in costanza di nomina penalizza i docenti che non hanno potuto acquisire punteggio proprio perché impegnati nell'adempimento di un obbligo legale ed è incompatibile con l'art. 52 Cost. e con l'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994.
- Il servizio svolto presso strutture formative della Polizia di Stato non è automaticamente equiparabile né al servizio militare né al servizio di insegnamento valutabile nelle GPS; tale equiparazione richiede che ricorrano i presupposti normativi del servizio su classe di concorso o presso scuole militari riconosciute ed equiparate alle scuole secondarie di secondo grado.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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