Sentenza n. 6328/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento - del decreto -OMISSIS- del 9 gennaio 2023, con cui il Questore della Provincia di Frosinone ha disposto la sospensione per venti giorni dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di sospensione per venti giorni dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto l’insussistenza dei presupposti normativi, poiché nel locale non si sarebbero verificati tumulti o gravi disordini, l’esercizio non sarebbe stato abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose e non avrebbe costituito pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini. Ha inoltre denunciato la superficialità dell’istruttoria e la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. È stata proposta anche domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla sospensione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che l’art. 100 T.U.L.P.S. attribuisca al Questore un’ampia discrezionalità, sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, sproporzione o travisamento dei fatti. La sospensione ha natura preventiva e non sanzionatoria e può essere disposta indipendentemente da una responsabilità dell’esercente, essendo sufficiente l’esigenza obiettiva di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nel caso concreto, l’istruttoria aveva documentato, mediante controlli eseguiti dal 2018 al 2022, la frequentazione assidua del locale da parte di soggetti controindicati e gravati da precedenti di polizia in materia di persona, ordine pubblico, patrimonio, stupefacenti, armi e immigrazione. Il Collegio ha precisato che la norma non richiede la presenza esclusiva di soggetti con precedenti penali, essendo sufficiente la frequentazione da parte di persone pericolose. Ha inoltre valorizzato un’aggressione commessa nelle vicinanze del bar da un soggetto che aveva consumato alcolici nel locale mentre si trovava in evidente stato di alterazione; la dinamica risultava confermata dalle indagini di polizia giudiziaria, dalle videoregistrazioni e dalle dichiarazioni dei presenti. Anche se il fatto era avvenuto all’esterno, rilevava la somministrazione di alcolici a una persona già ubriaca e l’assenza di adeguate garanzie circa la capacità dell’esercente di prevenire o contenere episodi pregiudizievoli per la sicurezza pubblica. Sono state altresì considerate la gestione abusiva di una sala giochi attigua, in violazione delle distanze dai luoghi sensibili, e l’installazione di sei apparecchi da gioco senza il materiale informativo obbligatorio sul gioco d’azzardo patologico e sui servizi di assistenza. L’istruttoria è stata quindi ritenuta completa e il provvedimento adeguatamente giustificato. La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio è stata respinta, poiché l’esercizio del potere ex art. 100 T.U.L.P.S. integra una situazione di urgenza idonea a escludere l’obbligo di avvio del procedimento. La domanda risarcitoria è stata respinta per la legittimità dell’atto. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 100 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
La disposizione attribuisce al Questore un’ampia discrezionalità e consente una misura preventiva, non sanzionatoria, anche indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, quando sussista un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta irragionevolezza, sproporzione o al travisamento dei presupposti di fatto.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando ricorrono situazioni di urgenza; secondo il giudice, l’esercizio del potere previsto dall’art. 100 T.U.L.P.S. integra di per sé tale situazione.
art. 110, comma 6, lett. a), R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
La disposizione è richiamata in relazione agli apparecchi da gioco installati nel locale, la cui presenza, unitamente all’omessa esposizione del materiale informativo sul gioco d’azzardo patologico, è stata valutata quale elemento della cattiva gestione dell’esercizio.
art. 87, comma 4-bis, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)
Ha consentito lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità telematica.
Massime di principio
- La sospensione della licenza di un esercizio pubblico prevista dall’art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e non sanzionatoria: può essere adottata per tutelare anticipatamente l’ordine e la sicurezza pubblica indipendentemente dalla colpa o dalla responsabilità del titolare dell’esercizio.
- Nell’applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. è sufficiente la frequentazione abituale del locale da parte di persone pericolose; non è necessario che tutti i frequentatori siano muniti di precedenti penali né che nel locale si siano verificati necessariamente tumulti o gravi disordini.
- Il potere discrezionale del Questore in materia di sospensione della licenza è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, manifesta sproporzione o travisamento dei presupposti di fatto.
- Un episodio di violenza commesso all’esterno dell’esercizio può concorrere a giustificare la sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. quando sia collegato alla frequentazione del locale e alla somministrazione di alcolici a una persona già in evidente stato di alterazione, evidenziando carenze nella gestione rilevanti per la sicurezza pubblica.
- L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento può essere omesso nell’adozione della sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S., poiché l’esercizio di tale potere integra una situazione di urgenza incompatibile con il previo contraddittorio procedimentale.
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