Cassazione Penale, Sentenza n. 28442/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati in via definitiva per favoreggiamento dell'ingresso illegale di stranieri, hanno chiesto al giudice dell'esecuzione la rideterminazione della pena ritenendola illegale. La corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza osservando che la pena base applicata nel giudizio di cognizione rientrava nella cornice edittale vigente al tempo del fatto. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la sentenza originaria non aveva indicato la forbice edittale applicata e che, in mancanza di tale specificazione, la pena base doveva presumersi riferita alla disciplina sopravvenuta più gravosa; da ciò deriverebbe l'illegalità della pena. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché manifestamente infondati. Ha ritenuto che la censura non riguardasse una vera pena illegale, ma al più un vizio di motivazione e una contestazione sulla quantificazione della pena base, profili che avrebbero dovuto essere dedotti con gli ordinari mezzi di impugnazione e che ormai risultavano coperti da giudicato. La pena inflitta non era estranea all'ordinamento né eccedeva i limiti edittali vigenti al momento del fatto. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12, commi 1, 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286/1998
norma incriminatrice di riferimento; la Corte rileva che, all'epoca del fatto, la cornice edittale applicabile era quella vigente nel 2008 dopo la modifica del 2004.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
parametro del motivo di ricorso per denuncia di inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di norme giuridiche da considerare nell'applicazione della legge penale.
art. 625-bis c.p.p.
richiamato solo per indicare che nel procedimento vi era stato anche un annullamento su ricorso straordinario.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 07/06/2000
richiamata per escludere l'ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria processuale.
Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689-01
"Le Sezioni Unite ritengono che la nozione di pena illegale non possa estendersi sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità..."
la pena è illegale solo se non prevista dall'ordinamento o se supera i limiti legali o è diversa per specie/genere; non basta la mera errata applicazione dei criteri di commisurazione.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, la rideterminazione della pena può essere ottenuta solo se la sanzione è effettivamente illegale, cioè estranea all'ordinamento, superiore al massimo legale o irrogata in specie o genere non consentiti; non è sufficiente dedurre un errore nella commisurazione della pena base o una motivazione insufficiente sul punto.
- La doglianza che contesta la determinazione della pena sulla base del testo motivazionale, inferendo da una carenza di motivazione l'applicazione di una disciplina sopravvenuta più sfavorevole, denuncia in realtà un vizio della motivazione o del titolo esecutivo e non una pena illegale.
- Le questioni relative all'eccessività della pena rispetto ai limiti edittali vigenti o ai criteri di dosimetria devono essere fatte valere con gli ordinari mezzi di impugnazione nel giudizio di cognizione; una volta formato il giudicato, tali profili non possono essere rivalutati in sede esecutiva.
- La nozione di pena illegale, ai fini del rilievo officioso anche nel giudizio di legittimità, è di stretta interpretazione e non può essere dilatata sino a ricomprendere meri errori applicativi dei criteri di commisurazione del trattamento sanzionatorio.
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