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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13396/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'equa riparazione per la custodia cautelare subita dal 19/06/2007 al 04/12/2008 (tra carcere e arresti domiciliari) in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 9/10/1990, n. 309). Successivamente è stato assolto con formula "per non avere commesso il fatto" dalla Corte d'appello di Palermo (sent. 08/01/2021, irrev. 21/09/2021). La Corte d'appello di Lecce, con ordinanza del 24/07-02/08/2023, ha rigettato la richiesta di riparazione e condannato Loiola al pagamento delle spese a favore del MEF. In Cassazione il ricorrente ha censurato (i) carenza e contraddittorietà della motivazione rispetto al rigetto (in particolare per aver dato rilievo al silenzio/alle risposte dell'interrogatorio come elemento ostativo), (ii) violazione di norme di diritto processuale civile in materia di soccombenza e contestazione, lamentando l'assenza di difesa concreta dell'Avvocatura erariale, e (iii) insufficiente motivazione circa la decisione sulle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittimo il ragionamento della Corte territoriale che ha attribuito rilievo al mancato "chiarimento" fornito dall'imputato nell'interrogatorio, poiché ciò contrasta con la disposizione di recente riforma (art. 314 c.p.p. novellato) secondo cui l'esercizio della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b) non incide sul diritto alla riparazione. Ha rilevato altresì che, depurando la decisione dal tema del silenzio, la motivazione resta carente circa la concreta identificazione di comportamenti dolosi o di colpa grave e del nesso causale tra presunte condotte dell'imputato e l'applicazione/mantenimento della misura cautelare. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio. Sulla questione delle spese la Cassazione ha precisato che il giudice del rinvio dovrà valutare la questione secondo il principio di soccombenza (diverso dal principio di non contestazione invocato dal ricorrente). La Corte della legittimità ha altresì demandato la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità fra le parti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma sostanziale richiamata quale titolo dell'accusa: partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, reato a base della custodia cautelare impugnata

  • art. 314 cod. proc. pen. (come novellato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188)

    "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"

    La Corte interpreta la norma nel senso che il silenzio o l'esercizio del diritto di non rispondere durante l'interrogatorio non può essere considerato comportamento ostativo al diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione

  • art. 64 cod. proc. pen., comma 3, lettera b)

    Riconosce il diritto dell'indagato a non rispondere; tale esercizio non può essere penalizzato ai fini della riparazione per ingiusta detenzione

  • art. 115 cod. proc. civ.

    "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il Giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza"

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'operatività del principio di non contestazione; la Corte di legittimità però osserva che, nella valutazione sulle spese, deve essere considerato il principio di soccombenza e non automaticamente la non contestazione civile invocata dal ricorrente

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Norma richiamata dalla giurisprudenza civile citata in tema di compensazione delle spese: la condanna alle spese è consequenziale ma rientra nell'ambito discrezionale del giudice e può essere oggetto di valutazione anche con riguardo alla rinunzia

Massime di principio

  • L'esercizio della facoltà di non rispondere (art. 64 c.p.p.) non può essere valutato negativamente né essere fatto valere come comportamento che preclude il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione: il silenzio, di per sé, non integra clausola di colpa rilevante ai fini del diniego.
  • Per negare la riparazione il giudice deve indicare in modo specifico e motivato comportamenti dell'imputato con dolo o colpa grave che abbiano effettivamente concorso alla custodia cautelare; riferimenti generici alle accuse o alla mancata "chiarificazione" non sono sufficienti.
  • Nel valutare la sussistenza del nesso causale tra condotta dell'imputato e applicazione/continuazione della misura cautelare occorre confrontare il quadro indiziario iniziale con gli elementi emersi nel giudizio e spiegare se e perché gli elementi indiziari siano rimasti validi o meno.
  • Sulle spese processuali nel giudizio di riparazione si applica il principio di soccombenza; la mancata o generica difesa della P.A. può essere valutata dal giudice, ma non si confonde automaticamente con il principio civile della non contestazione.
  • Se l'assoluzione interviene con formula piena, il giudice della riparazione deve considerare se gli elementi che giustificarono la detenzione siano stati esclusi o neutralizzati dal giudizio d'assoluzione prima di negare il diritto alla riparazione.

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