Ordinanza n. 247/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento: - della deliberazione del Consiglio Comunale di Sirmione n. 49 del 25 agosto 2022, pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 31 agosto 2022 al 15 settembre 2022, con la quale è stata definitivamente approvata la variante alle NTA del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi con adeguamento alle sopravvenute disposizioni in materia di commercio; - della deliberazione del Consiglio Comunale di Sirmione n. 11 del 30 marzo 2022, pubblicata sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi, n. 20 del 18 maggio 2022, con la quale veniva adottata la variante alle NTA del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi con adeguamento alle disposizioni in materia di commercio; - nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto agli atti sopra impugnati ed in particolare, per quanto occorrer possa, della deliberazione della Giunta Comunale di Sirmione n. 201 del 10 novembre 2021, pubblicata sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi, n. 48 del 01 dicembre 2021, con la quale veniva dato avvio al procedimento di variante generale agli atti del P.G.T., facendo espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni del Consiglio comunale di Sirmione di adozione e approvazione della variante alle NTA del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi in materia di commercio, nonché atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
La ricorrente, proprietaria dal 1995 di una porzione immobiliare destinata ad attività commerciali riconducibili a una media struttura di vendita, ha impugnato la variante adottata e approvata dal Comune di Sirmione per l’adeguamento della disciplina urbanistica alle sopravvenute disposizioni in materia commerciale. Ha dedotto, in primo luogo, la mancata produzione in giudizio della deliberazione di approvazione e dei relativi allegati, nonché la mancata ostensione degli stessi a seguito di istanza di accesso. Nel merito, ha contestato la scelta comunale di aggiornare la disciplina generale senza modificare contestualmente quella dell’Ambito di Trasformazione A17, nel quale continuavano a essere esclusi gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita. La ricorrente ha dedotto illogicità, irrazionalità, incompletezza dell’istruttoria e difetto di motivazione, evidenziando che il Comune aveva precedentemente riconosciuto la necessità di procedere al riassetto delle aree commerciali e alla revisione del Documento di Piano relativo all’Ambito A17, anche alla luce della normativa sopravvenuta nazionale e regionale di derivazione eurounitaria. Ha inoltre lamentato la lesione dell’aspettativa derivante dagli atti comunali che avevano avviato tale revisione e ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 2534 del 2024, concernente l’illegittima disciplina dell’Ambito A17 e la necessità di rivalutarla alla luce dello stato di fatto, delle convenzioni urbanistiche e dei titoli edilizi esistenti. Il Comune ha sostenuto che la variante impugnata costituisse un mero aggiornamento terminologico delle NTA, applicabile all’intero impianto normativo, mentre le modifiche sostanziali dell’Ambito A17 sarebbero state rinviate alla variante generale al PGT, ritenuta più idonea anche in ragione del precedente esito negativo della VAS sulla variante puntuale. Ha inoltre prodotto, in corso di giudizio, una scheda d’Ambito A17 definitiva, diversa dalla precedente versione preliminare, dalla quale sembrerebbe risultare la possibilità di insediare medie strutture di vendita nel sub ambito 3.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto un approfondimento istruttorio. Il Collegio ha ritenuto accertato l’interesse della ricorrente a contestare sia l’attuale esclusione delle medie strutture di vendita dall’Ambito A17 sia le modalità e i tempi del procedimento di modifica della relativa disciplina, rilevando che la cessazione dell’incertezza urbanistica costituisce un interesse tutelabile. Ha inoltre evidenziato la rilevanza delle precedenti deliberazioni comunali, con le quali era stata riconosciuta la necessità di adeguare la disciplina commerciale e di revisionare il Documento di Piano dell’Ambito A17, nonché la significativa difformità tra la scheda d’Ambito preliminare, che escludeva MSV e GSV nel Lotto 3, e la scheda definitiva, che ammetterebbe invece le MSV nel sub ambito 3 mediante ristrutturazione edilizia e possibile ampliamento. Per tale ragione il Comune, tramite il responsabile del Settore 7 Edilizia e Urbanistica, dovrà chiarire lo stato del procedimento di variante generale al PGT e della revisione dell’Ambito A17; dovrà precisare la natura e l’effettiva attualità della scheda d’Ambito definitiva, nonché se essa abbia superato la versione preliminare e se consenta realmente l’insediamento di una MSV nel sub ambito 3; Comune e ricorrente dovranno dichiarare l’eventuale confronto intercorso sulle questioni e sulle istanze di stralcio e riperimetrazione presentate dalla ricorrente; il Comune dovrà inoltre chiarire la presenza, nell’Ambito 14, di una GSV vicina all’immobile della ricorrente e il titolo del relativo insediamento, producendo un elaborato tecnico con la localizzazione, le distanze e la diversa disciplina urbanistica delle aree. Analoghi chiarimenti dovranno essere forniti per il fabbricato commerciale corrispondente a una MSV menzionato dal Comune. Il termine per il deposito della relazione e della documentazione è stato fissato al 31 marzo 2026, con prosecuzione della trattazione all’udienza pubblica del 22 aprile 2026. Le spese non sono state definite.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
La ricorrente lo ha richiamato per sostenere l’obbligo dell’amministrazione di produrre la deliberazione di approvazione della variante e i relativi allegati.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie e della documentazione delle parti.
d.lgs. 59/2010
Indicato quale normativa nazionale di recepimento della direttiva 2006/123/CE e parametro della necessità di adeguamento della disciplina commerciale.
direttiva 2006/123/CE
Richiamata quale fonte eurounitaria posta a fondamento della sopravvenuta disciplina del settore commerciale.
l.r. 6/2010
Richiamata dalla ricorrente tra le disposizioni sopravvenute che avrebbero imposto l’adeguamento della disciplina urbanistica commerciale.
D.G.R. 1193/2013
Richiamata dalla ricorrente tra le disposizioni regionali sopravvenute rilevanti per l’adeguamento della disciplina commerciale.
Massime di principio
- La scelta urbanistica di rinviare la modifica sostanziale della disciplina di un ambito territoriale a un procedimento distinto e temporalmente successivo deve essere verificabile alla luce della coerenza con gli obiettivi dichiarati dall’amministrazione, della completezza dell’istruttoria e della ragionevolezza della scansione procedimentale.
- L’interesse del proprietario di un’area a contestare le modalità e i tempi di revisione della disciplina urbanistica può sussistere anche indipendentemente dal contenuto finale della pianificazione, quando il procedimento determina una protratta situazione di incertezza sulla disciplina applicabile e sulle possibilità edificatorie o commerciali.
- Quando l’amministrazione ha formalmente riconosciuto la necessità di revisionare la disciplina di una specifica area e ha avviato il relativo procedimento, l’eventuale successiva esclusione dell’area dalla variante deve essere adeguatamente chiarita e motivata, soprattutto se incide su una posizione differenziata del proprietario.
- La produzione in giudizio di elaborati urbanistici tra loro difformi, uno dei quali ammette una determinata destinazione d’uso e l’altro la esclude, impone al giudice un approfondimento istruttorio sull’effettivo stato del procedimento, sulla natura dell’elaborato vigente e sul superamento degli atti preliminari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 493/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 494/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 495/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 496/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 497/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →