Sentenza del 15/04/2019 n. 841 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Impresa individuale - notificazioni - atti dell'accertamento - residenza del titolare - è corretto - sede dell'attività - non rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione presso la residenza del titolare dell'impresa individuale è ritenuta corretta. La sede dell'attività non prevale né rende invalida la notificazione effettuata presso la residenza del titolare, poiché l'obbligazione tributaria fa capo unitariamente alla persona fisica dell'imprenditore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il luogo corretto di notificazione degli atti dell'attività accertativa indirizzati a un'impresa individuale. La questione è se la notifica debba essere effettuata presso la sede dell'attività oppure presso la residenza del titolare. Il principio affermato è che l'impresa individuale non costituisce un soggetto distinto dalla persona fisica dell'imprenditore ai fini dell'obbligazione tributaria; pertanto, la notificazione deve essere eseguita presso la residenza del titolare, mentre la sede dell'attività non assume rilievo decisivo.
Massime di principio
- Nelle imprese individuali, ai fini tributari, l'imprenditore e l'impresa fanno capo alla stessa persona fisica; di conseguenza, gli atti di accertamento possono essere notificati presso la residenza del titolare.
- La sede operativa o commerciale dell'impresa individuale non è, di per sé, il luogo esclusivo o necessariamente preferibile per la notificazione degli atti tributari.
- Per valutare la validità di una notificazione occorre distinguere tra impresa individuale e società: nel primo caso rileva principalmente la persona fisica del titolare, mentre nelle società assume maggiore rilievo la sede legale o il domicilio fiscale dell'ente.
- La notificazione presso la residenza del titolare è coerente con il fatto che l'obbligazione tributaria è riferita direttamente e unitariamente all'imprenditore individuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 apr 2019Sentenza del 15/04/2019 n. 2 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 15 apr 2019Sentenza del 15/04/2019 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 15 apr 2019Sentenza del 15/04/2019 n. 675 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 apr 2019Sentenza del 15/04/2019 n. 677 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 apr 2019Sentenza del 15/04/2019 n. 678 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 apr 2019Sentenza del 15/04/2019 n. 679 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →