Cassazione Penale, Sentenza n. 8084/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentando, ai sensi dell'art.79 DPR 115/2002, una autocertificazione nella quale dichiarava un reddito di euro 2.000 da lavori saltuari e l'assenza di redditi nel paese d'origine. Il primo giudice ordinò l'integrazione con documenti (certificazioni PRA, INPS, bollette, indicazione dei lavori svolti) e, per mancata produzione, negò il patrocinio. Il Tribunale di Milano confermò il rigetto ritenendo l'autocertificazione generica e non verificabile. Con ricorso in Cassazione si dedusse la violazione degli artt.76 e 79 DPR 115/2002, sostenendo che la norma richiede la mera autocertificazione e non impone l'allegazione di documenti aggiuntivi come condizione di ammissione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha deciso che l'art.79 DPR 115/2002 richiede la mera autocertificazione con indicazione del reddito e che il giudice non può rigettare automaticamente la domanda per presunta genericità senza valutare i presupposti per attivare gli accertamenti. Solo ove sussistano fondati motivi di dubbio il giudice può trasmettere l'istanza all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art.96, comma 2, DPR 115/2002; la richiesta di documentazione integrativa da parte dell'autorità è prevista soltanto nei casi previsti dal comma 3 dell'art.96 (reati di cui all'art.51, comma 3-bis c.p.p.). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Milano per nuovo esame in diversa composizione.
Norme richiamate
DPR 115/2002, art.79
L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio contiene una dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito resa dall'interessato; è richiesta la mera autocertificazione con indicazione specifica del reddito valutabile ai fini dell'ammissione, senza obbligo di allegare documentazione probatoria.
DPR 115/2002, art.96
Il giudice, ove vi siano fondati motivi di ritenere che il dichiarante non possieda i requisiti reddituali, può trasmettere l'istanza e l'autocertificazione all'amministrazione finanziaria per accertamenti (comma 2). La possibilità di richiedere documentazione integrativa da parte dell'autorità giudiziaria è prevista in modo specifico solo nel comma 3, relativo ai reati indicati nell'art.51, comma 3-bis c.p.p.
DPR 445/2000, art.46, comma 1, lett. o)
Disciplina la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) resa dall'interessato, che ha rilevanza probatoria e può essere verificata dagli uffici competenti.
Codice di procedura penale, art.51, comma 3-bis
Individua specifiche ipotesi di reato per le quali l'iter procedurale relativo al gratuito patrocinio può comportare richieste documentali integrate ai sensi dell'art.96 DPR 115/2002, comma 3.
Massime di principio
- L'autocertificazione resa ai sensi dell'art.79 DPR 115/2002 ha valore probatorio e, in linea di principio, è sufficiente per la domanda di gratuito patrocinio; il giudice non può rigettare la richiesta solo perché reputa la dichiarazione "generica".
- Se il giudice nutre fondati dubbi sulla veridicità o sulla situazione reddituale dichiarata, la via corretta è la trasmissione dell'istanza all'amministrazione finanziaria per accertamenti ai sensi dell'art.96, comma 2, e non l'immediata richiesta generalizzata di documentazione o il rifiuto dell'istanza.
- La richiesta di documentazione integrativa da parte dell'autorità giudiziaria è ammessa in modo specifico solo nelle ipotesi previste dall'art.96, comma 3 (collegamento con i reati indicati nell'art.51, comma 3-bis c.p.p.); al di fuori di tali ipotesi il giudice deve basarsi sulla dichiarazione e, se necessario, attivare gli accertamenti amministrativi.
- In casi simili il difensore dovrebbe: 1) presentare una autocertificazione chiara e completa con indicazione puntuale del reddito; 2) opporsi a richieste di documenti non previste dalla norma evidenziando l'iter previsto dall'art.96; 3) prepararsi ad eventuali trasmissioni per accertamenti all'amministrazione finanziaria fornendo, se richiesto formalmente, ulteriori elementi probatori tramite i canali previsti.
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