Cassazione Civile, Ordinanza n. 06017/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento sintetico con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggiore IRPEF per l'anno d'imposta 2008 ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente aveva proposto ricorso in primo grado, respinto dalla CTP, e poi appello, rigettato dalla CTR del Lazio. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi di ricorso, ma successivamente depositava atto di rinuncia, allegando di avere presentato istanza di definizione agevolata e alcune ricevute di pagamento delle rate. La Corte rilevava tuttavia che, sulla base degli identificativi dell'atto prodotti, non era possibile ricondurre senza equivoco tale istanza alla presente controversia; ciononostante, l'atto di espressa rinuncia era sufficiente a integrare l'ipotesi estintiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese, valorizzando la definizione del giudizio per fatti sopravvenuti e la mancanza di osservazioni della controricorrente. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che la definizione non dipendesse dall'esito del ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base normativa dell'accertamento sintetico che aveva determinato il recupero a tassazione dell'IRPEF.
art. 391 c.p.c.
la rinuncia espressa al ricorso è stata ritenuta idonea a determinare l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la definizione del giudizio è dipesa da motivi sopravvenuti.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato come disposizione che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia espressa al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, anche quando sia stata allegata una definizione agevolata, se la Corte ritenga sufficiente l'atto di rinuncia.
- Quando l'estinzione del giudizio dipende da fatti sopravvenuti e non dall'esito del ricorso, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.
- L'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il processo si definisce per cause sopravvenute rispetto al ricorso introduttivo.
- Ai fini dell'efficacia dell'eventuale istanza di definizione agevolata, è necessario che gli elementi documentali consentano di ricondurla senza equivoco alla controversia in esame.
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