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Sentenza

Sentenza n. 14806/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura di concessione del contributo per l'annualità 2024.

Giustizia amministrativa202506199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura di concessione di contributi per l’annualità 2024, nonché genericamente riferita esclusione dalla graduatoria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione, sostenendo che l’Amministrazione avesse rilevato l’irregolarità del DURC senza esaminare la documentazione successivamente prodotta. In secondo luogo, ha denunciato eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e sviamento, assumendo che gli effetti dell’esclusione fossero stati estesi anche alle annualità successive. In terzo luogo, ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata indicazione, nel provvedimento, delle informazioni previste dall’art. 3, comma 4, l. n. 241/1990. Il Collegio, previo avviso alle parti, ha rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità relativi alla nullità della procura alle liti e all’indeterminatezza dell’oggetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le censure relative al DURC, alla motivazione, all’istruttoria, all’estensione degli effetti dell’esclusione e alla partecipazione procedimentale. La procura alle liti è stata ritenuta nulla perché priva di elementi idonei a collegarla al giudizio: non indicava l’oggetto della controversia né il giudice adito ed era redatta su atto separato non materialmente congiunto. Ne è derivata l’inammissibilità per difetto di ius postulandi. Il ricorso è stato inoltre ritenuto inammissibile per indeterminatezza dell’oggetto, poiché l’atto impugnato era indicato genericamente come provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’annualità 2024, senza estremi identificativi né precisa indicazione della graduatoria. Il TAR ha sottolineato che la graduatoria, quale atto conclusivo della procedura selettiva, è autonomamente impugnabile e avrebbe dovuto essere specificamente individuata e formalmente impugnata. La genericità della procura non consentiva di colmare tale lacuna. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, l. 241/1990

    La ricorrente ne aveva lamentato la violazione per la mancata indicazione nel provvedimento delle informazioni previste dalla disposizione; il giudice non ha esaminato la censura, avendo definito il giudizio in rito.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha dato alle parti avviso dei possibili profili di inammissibilità del ricorso prima della decisione.

Massime di principio

  • La procura alle liti è nulla, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi, quando sia redatta su atto separato non materialmente congiunto e non contenga elementi idonei a collegarla al giudizio, quali l’indicazione dell’oggetto della controversia o del giudice adito.
  • L’atto impugnato deve essere individuato con sufficiente precisione, mediante gli estremi identificativi e l’indicazione della procedura o graduatoria di riferimento; il generico riferimento a un provvedimento di esclusione non consente di delimitare l’oggetto del giudizio.
  • La graduatoria conclusiva di una procedura selettiva costituisce atto autonomamente impugnabile e deve essere specificamente individuata e formalmente impugnata quando le doglianze investano anche la sua efficacia o il suo contenuto.
  • La genericità della procura alle liti non può essere utilizzata per integrare o chiarire l’individuazione dell’atto amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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