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Ordinanza

Ordinanza n. 3131/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202606097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, n. 2224/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma che non aveva accolto la tutela cautelare richiesta contro il diniego della propria assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il testo non riporta analiticamente i motivi dedotti in primo grado o in appello; dalla motivazione emerge che essi riguardavano la legittimità degli atti impugnati e si confrontavano con la discrezionalità amministrativa riconosciuta in materia di valutazione delle qualità morali e di condotta necessarie per l’assunzione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, che i motivi di primo grado non presentavano prima facie profili di manifesta fondatezza, dovendo essere compiutamente esaminati dal TAR nella sede di merito; ha inoltre condiviso la valorizzazione, operata dal primo giudice, della discrezionalità che connota gli atti impugnati. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l’interesse dell’Amministrazione a garantire l’assunzione di personale in possesso delle necessarie qualità morali e di condotta, osservando che l’appellante avrebbe potuto ottenere adeguata tutela in caso di successivo accoglimento del ricorso nel merito. L’appellante è stato condannato alle spese della fase cautelare in favore del Ministero, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Riconosciuta quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, la verifica del fumus boni iuris è svolta secondo cognizione sommaria e non richiede la definizione compiuta delle questioni di legittimità, riservata alla sede di merito.
  • L’assenza, prima facie, di profili di manifesta fondatezza dei motivi, unitamente alla natura discrezionale degli atti impugnati, può giustificare il rigetto dell’appello cautelare senza anticipare la decisione sul merito.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, può prevalere l’interesse dell’amministrazione a garantire l’assunzione di personale in possesso delle necessarie qualità morali e di condotta, quando il privato possa comunque conseguire adeguata tutela mediante la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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