Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40004/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso di Antonio mirava esclusivamente a censurare il capo 1) (tentata estorsione aggravata): 1) deduzione di travisamento e omessa valutazione di risultanze indiziarie, con critica all'attenuazione dell'attendibilità del testi- mone Pagano e alla valutazione delle registrazioni; argomentazione che le minacce fossero millanterie e che mancassero violenza, minaccia e fine di procurare ingiusto profitto; rilievo sulla presunta desistenza dovuta al rifiuto della vittima e al sequestro della società LHS; 2) censura sull'applicazione della circostanza aggravante del metodo mafioso, sostenendo l'assenza di modalità intimidatorie concrete e che le frasi fossero solo millanterie; 3) contestazione del pericolo di inquinamento probatorio, per l'assenza di contatti recenti e per l'ultimo incontro risalente al 15/11/2022; 4) deduzione che il cosiddetto tempo silente (decorso temporale dalla condotta) renda superata la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Abagnale Antonio. Motivazione: i primi due motivi sono inammissibili perché chiedono una diversa valutazione delle prove (ricostruzione fattuale alternativa) non consentita in sede di legittimità; il terzo motivo è privo di interesse perché anche ammesso l'assenza del pericolo di inquinamento probatorio la misura sarebbe comunque sorretta dal pericolo di reiterazione; il quarto motivo è aspecifico. La Corte ritiene congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame che aveva valorizzato le registrazioni e altri elementi indiziari, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il concorso nel tentativo di estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso. Viene disposta la separazione della posizione di Giovanni Abagnale per notifica mancata all'udienza. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica della condotta (erronea applicazione), la Corte non riesamina la ricostruzione fattuale ma verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La Corte conferma che la minaccia acquisisce maggiore carica intimidatoria se connessa a provenienza da compagine associativa; il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base di riferimenti reiterati all'appartenenza e a episodi pregressi

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che in cassazione non è ammessa una rivalutazione delle risultanze probatorie, salvo manifesta illogicità della motivazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari; la Corte verifica che il Tribunale ha motivato adeguatamente l'esistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare per reati aggravati ex art. 416-bis.1; la Corte segue l'orientamento secondo cui il cosiddetto tempo silente da solo non supera la presunzione salvo prova oggettiva di cessazione delle esigenze cautelari

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie e sulla ricostruzione dei fatti, consentendo il controllo solo su vizi di diritto e manifesti vizi logici della motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e alle ammende per ricorso inammissibile; la Corte applica tale norma e dispone la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni

    Riferimento procedurale finale per gli adempimenti di comunicazione (citato nell'ordine finale di trasmissione alla cancelleria)

Massime di principio

  • In Cassazione contro misure cautelari non è possibile chiedere una rivalutazione globale delle prove: sono inammissibili i motivi che propongono una diversa ricostruzione fattuale o una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti
  • Se il giudice del riesame valuta positivamente una delle esigenze cautelari (ad es. pericolo di reiterazione), l'eventuale contestazione di un'altra esigenza (ad es. inquinamento probatorio) perde rilievo ai fini della revoca della misura
  • Per i reati aggravati dal metodo mafioso vige una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; il decorso del tempo (tempo silente) da solo difficilmente è sufficiente a superare tale presunzione, salvo prova oggettiva e concreta della cessazione del rischio
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata; argomentazioni generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili
  • La mancata specificazione di profili di illegittimità giuridica o di manifesta illogicità della motivazione espone il ricorrente al rigetto e a sanzioni economiche (spese e ammende)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.