Cassazione Civile, Ordinanza n. 11075/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione all'esecuzione proposta da più debitori avverso l'azione esecutiva fondata su un contratto di mutuo. In appello i debitori avevano censurato, tra l'altro, la validità delle clausole relative agli interessi e l'usurarietà del mutuo, chiedendo di accertare la nullità delle clausole, la gratuità del mutuo o comunque la rideterminazione delle somme dovute, oltre al risarcimento del danno per la pretesa applicazione di tassi usurari e per violazione di buona fede e correttezza. La Corte d'appello aveva però ritenuto che la cessionaria del credito non avesse la titolarità passiva del rapporto controverso, non essendosi sostituita alla banca mutuante nella qualità di parte del contratto di mutuo, e perciò aveva reputato superfluo esaminare i motivi di merito relativi a usura, nullità delle clausole e danni. In cassazione i ricorrenti denunciavano, da un lato, omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente omesso di esaminare i motivi di appello; dall'altro, violazione dell'art. 24 Cost., dedotta in relazione al mancato esame delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura di omessa pronuncia, rilevando che non vi è vizio ex art. 112 c.p.c. quando la statuizione adottata comporta implicitamente il rigetto delle domande non esaminate espressamente o quando tali questioni risultano assorbite dalla decisione su una questione preliminare, come nel caso della ritenuta carenza di titolarità passiva della cessionaria. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza fondata sull'art. 24 Cost., osservando che la violazione di norme costituzionali può essere prospettata direttamente ex art. 360, n. 3, c.p.c. solo se la norma costituzionale è di immediata applicazione e se viene indicata una disposizione di rango legislativo da verificare, circostanza non ricorrente nel caso. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della ricorrente che aveva chiesto la decisione, mentre per gli altri ricorrenti il giudizio è stato dichiarato estinto per mancata istanza di decisione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e, nei confronti della ricorrente soccombente, sono state applicate anche le statuizioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia richiede la completa mancanza del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso; è escluso quando la decisione resa comporti un rigetto implicito della domanda o quando la questione sia stata assorbita da altra statuizione.
art. 24 Cost.
La sua violazione non può essere dedotta in cassazione in modo astratto; occorre prospettare una norma di immediata applicazione e il concreto parametro legislativo da cui desumere il contrasto, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di una norma costituzionale è deducibile come motivo di ricorso solo se la norma è immediatamente precettiva e se la censura è formulata in relazione a un parametro legislativo concretamente verificabile.
art. 380-bis c.p.c.
È stato il procedimento utilizzato per la definizione accelerata del ricorso, con proposta del consigliere delegato e decisione del collegio.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Sono state applicate le conseguenze previste dalla norma nei confronti della ricorrente soccombente.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Sono state applicate le ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dalla norma nei confronti della ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito, decidendo su una questione preliminare o assorbente, renda implicitamente incompatibile l'accoglimento delle domande o eccezioni non esaminate espressamente.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone la totale mancanza di un provvedimento indispensabile; se la sentenza contiene una statuizione che, per incompatibilità logico-giuridica, implica il rigetto della pretesa, il vizio non sussiste.
- La violazione di una norma costituzionale è deducibile come motivo di ricorso per cassazione solo quando si tratti di norma immediatamente applicabile e la censura sia formulata in modo da consentire il confronto con una disposizione legislativa specifica.
- Se alcuni ricorrenti non chiedono la decisione dopo la proposta di definizione accelerata, il giudizio nei loro confronti può essere dichiarato estinto; se uno solo insiste e il ricorso è infondato o inammissibile, la soccombenza e le relative spese gravano su chi ha coltivato il ricorso.
- Le doglianze su usurarietà e nullità delle clausole di un mutuo possono rimanere assorbite quando il giudice ritenga, in via preliminare, che il soggetto evocato non sia titolare passivo del rapporto controverso rispetto alle pretese azionate.
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