Cassazione Penale, Sentenza n. 40298/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che confermava, in gran parte, la confisca di beni e la misura di prevenzione patrimoniale disposta nei loro confronti: dedotte violazioni di legge e carenza/insufficienza della motivazione in relazione al divieto del ne bis in idem, alla perimetrazione temporale della "pericolosità" (periodizzazione degli anni rilevanti per l'applicabilità della confisca), alla mancata verifica della riferibilità di società e quote (Euro Ossigeno s.r.l., Morlando Immobiliare s.a.s.) al proposto Antimo e alla mancata considerazione della buona fede e della prova contraria fornita dai terzi; richieste specifiche di annullamento o revoca limitatamente a beni indicati (particelle di Sant'Antimo) e alla confisca delle quote/compendio aziendale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati alcuni ricorsi e infondati/altri inammissibili: ha annullato con rinvio il decreto impugnato limitatamente ai beni immobili di Antimo Morlando siti in Sant'Antimo (Foglio 2, part. 1087, 1088, 1089) (ricorso di Antimo fondato); ha annullato con rinvio il decreto anche nei confronti di Francesco Morlando, in proprio e quale legale rappresentante della Euro Ossigeno s.r.l., e di Giovanni Morlando (ricorsi fondati) per carenza di adeguato confronto motivazionale con la consulenza e con gli elementi di fatto (mancata indicazione di tempi/modalità dell'eventuale investimento, mancata verifica della correlazione temporale tra pericolosità e atti societari, omissione di valutazione della buona fede). I ricorsi di Lucrezia Di Matteo, Domenico Morlando, Luigi Morlando e Anna Morlando sono stati dichiarati inammissibili perché le censure attengono alla logicità/complettezza della motivazione (che in Cassazione, nei giudizi di prevenzione patrimoniale, è sindacabile solo per violazione di legge o per motivazione totalmente assente/apparente). Per gli inammissibili è stata disposta condanna alle spese e pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)
"per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10" (art. 27, comma 2 richiamato)
Limita l'ambito del ricorso in cassazione nei giudizi sulle misure patrimoniali: è ammesso il ricorso per violazione di legge. La Corte ricorda che la motivazione è sindacabile in Cassazione solo se del tutto carente o meramente apparente.
art. 10 D.Lgs. 159/2011
"avverso il decreto della Corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge" (richiamato nel testo)
Conferma la limitazione del sindacato di legittimità ai profili di violazione di legge (non sindacato pieno di merito).
codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Richiamato come parametro procedurale: le doglianze che in realtà lamentano la completezza/logicità della motivazione non sono consentite in cassazione se non costituenti carenza assoluta di motivazione.
codice di procedura penale, art. 192
Citato dalle difese in relazione ai criteri probatori e al confronto con le consulenze tecniche; la Cassazione distingue tra doglianze consentite per violazione di legge e doglianze meramente valutative non sindacabili.
codice di procedura penale, art. 649
Richiamato nell'ambito delle norme processuali invocate contro la motivazione del decreto di prevenzione (rilevanza procedurale).
codice penale, art. 416-bis
Richiamato nel contesto storico-penale per distinguere le precedenti vicende processuali (aggravante mafiosa esclusa in una fase) e per stabilire i termini della pericolosità contestata.
codice di procedura penale, art. 616
Articolo invocato per la condanna alla somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge: le censure puramente critiche sulla valutazione del merito o sulla logicità della motivazione sono inammissibili, salvo che la motivazione sia del tutto carente o meramente apparente.
- Il giudice d'appello/di prevenzione deve confrontarsi espressamente e motivatamente con le deduzioni e le consulenze tecniche prodotte dalla difesa quando queste investono elementi decisivi (es. intestazione fittizia, sorgere e tempi di investimenti, buona fede dei terzi): l'omissione di tale confronto può integrare motivazione apparente e legittimare l'annullamento in Cassazione con rinvio.
- Per l'applicazione della confisca patrimoniale occorre indicare la perimetrazione temporale della "pericolosità" e la correlazione temporale tra la fase di pericolosità qualificata e gli atti dispositivi/di investimento: assenza di tale collegamento può rendere infondata la misura.
- La regola del ne bis in idem nel procedimento di prevenzione impone al giudice di considerare gli eventuali provvedimenti e accertamenti precedenti riguardanti lo stesso periodo e gli stessi beni; la mancata valutazione specifica può essere vizio rilevante.
- Quanto ai terzi intestatari, il giudice deve ponderare la presunzione di illecito accumulo con prove concrete di capacità reddituale e di buona fede degli intestatari; la semplice cronologia o intercettazioni riferibili al proposto non sono sufficienti senza un apparato motivazionale che le colleghi agli atti patrimoniali.
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