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Sentenza

Sentenza n. 636/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 06/02/2025), a mezzo del quale il Questore della Provincia di Torino ha respinto l’istanza proposta da -ricorrente- in data -OMISSIS-, diretta al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 25/07/1998 n. 286; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di contenuto sconosciuto a parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202500983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato sulla presunta natura fittizia del rapporto di lavoro domestico, desunta dall'irreperibilità sua e del datore di lavoro presso l'indirizzo di residenza di quest'ultimo e dalla ritenuta insufficiente capacità reddituale del datore di lavoro. Ha dedotto la violazione degli artt. 5, comma 5 e 9, nonché dell'art. 29 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 16 d.P.R. 394/1999, la violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e la carenza, illogicità e apparenza della motivazione. In particolare, ha contestato che i controlli fossero stati eseguiti presso un indirizzo diverso dalla sede di lavoro indicata nel contratto e nelle buste paga; ha sostenuto che il reddito del datore di lavoro non fosse stato adeguatamente accertato e comunque non costituisse il requisito reddituale direttamente richiesto dall'art. 9 d.lgs. 286/1998, che fa riferimento al reddito del richiedente; ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, poiché la Questura, nel rigettare la domanda di permesso UE, avrebbe dovuto valutare anche i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, scaduto nelle more. Nel corso del giudizio ha documentato un nuovo rapporto di lavoro e redditi mensili netti superiori a 1.500 euro.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che non era stata provata l'adozione di un nuovo diniego in esecuzione dell'ordinanza cautelare né l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno, sicché il provvedimento impugnato doveva ritenersi ancora produttivo di effetti. Nel merito, ha accolto integralmente il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto illegittima l'istruttoria perché la Questura aveva effettuato i controlli presso l'indirizzo di residenza del datore di lavoro, anziché presso la sede di lavoro indicata nel contratto e nelle buste paga, senza una ragionevole giustificazione. L'irreperibilità presso il diverso indirizzo poteva eventualmente incidere sulla regolarità anagrafica del datore di lavoro, ma non dimostrava l'inesistenza o l'attualità del rapporto lavorativo. L'Amministrazione aveva quindi travisato i fatti e omesso l'accertamento decisivo circa l'effettività della prestazione lavorativa. Anche la valutazione sull'incapienza reddituale del datore di lavoro è stata ritenuta insufficientemente istruita: la Certificazione Unica, riferita al solo periodo anteriore all'interruzione del rapporto lavorativo nel 2023, non consentiva di ricostruire il reddito complessivo dell'intero anno né del triennio precedente. La Questura avrebbe dovuto svolgere ulteriori verifiche, anche presso l'Agenzia delle Entrate, considerando altresì le buste paga del ricorrente, che attestavano il pagamento continuativo della retribuzione e costituivano un indice dell'effettività del rapporto e della capacità economica del datore di lavoro. Il TAR ha inoltre accolto la censura relativa all'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998: in caso di rigetto della domanda per un determinato titolo, l'Amministrazione deve valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio o rinnovo di un diverso titolo. La documentazione lavorativa già acquisita rendeva plausibile il rinnovo del permesso per lavoro subordinato, mentre il Ministero non aveva depositato gli atti dell'istruttoria amministrativa, incluso il preavviso di rigetto. Il giudice ha ritenuto utilizzabili anche le sopravvenienze favorevoli documentate in giudizio, imponendo all'Amministrazione, nella riedizione del potere, di considerare il percorso di integrazione socio-lavorativa e la capacità reddituale maturata. È rimasto impregiudicato il merito della futura determinazione amministrativa. Le spese sono state integralmente compensate, con rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    Disciplina il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; il requisito reddituale deve essere valutato con riferimento al reddito del richiedente e l'istruttoria deve verificare concretamente la stabilità e l'effettività della condizione lavorativa.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    In caso di rigetto della domanda per un titolo di soggiorno, l'Amministrazione deve valutare se sussistano i presupposti per il rilascio o il rinnovo di un diverso titolo di soggiorno.

  • artt. 22 e 24-bis d.lgs. 286/1998

    La verifica dei requisiti economici del datore di lavoro, quando effettuata dopo l'instaurazione del rapporto, non può fondarsi su una valutazione meramente prognostica, soprattutto se l'andamento effettivo del rapporto e la documentazione retributiva la smentiscono.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Riguarda le osservazioni endoprocedimentali del richiedente, tra cui era stata prodotta la Certificazione Unica del datore di lavoro.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Impongono il rispetto dei principi dell'azione amministrativa e un'adeguata motivazione, collegata a un'istruttoria completa e logicamente coerente.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Impone all'Amministrazione il deposito degli atti e dei documenti sui quali il provvedimento impugnato si fonda; la mancata produzione ha impedito di verificare compiutamente l'istruttoria e il contenuto del preavviso di rigetto.

Massime di principio

  • Il diniego di un titolo di soggiorno fondato sulla presunta fittizietà di un rapporto di lavoro è illegittimo quando l'Amministrazione effettua i controlli presso un indirizzo diverso dalla sede di lavoro risultante dal contratto e dalla documentazione retributiva, senza giustificare tale scelta e senza verificare l'effettività della prestazione nel luogo pertinente.
  • L'irreperibilità del lavoratore e del datore di lavoro presso l'indirizzo di residenza del datore non dimostra, di per sé, l'inesistenza o la fittizietà di un rapporto di lavoro domestico svolto presso un diverso domicilio; può eventualmente incidere sulla regolarità anagrafica, ma non sostituisce l'accertamento dell'effettiva attività lavorativa.
  • La valutazione dell'incapacità economica del datore di lavoro non può basarsi su una certificazione reddituale parziale o riferita a un periodo limitato, quando la documentazione disponibile segnala la prosecuzione del rapporto e il regolare pagamento delle retribuzioni. L'Amministrazione deve svolgere verifiche ulteriori e concrete sui redditi effettivamente percepiti.
  • Quando viene respinta una domanda di rilascio di un titolo di soggiorno, l'Amministrazione deve valutare d'ufficio la sussistenza dei presupposti per il rilascio o rinnovo di un diverso titolo, se gli elementi acquisiti nel procedimento consentono tale verifica.
  • Nel giudizio di impugnazione di un diniego amministrativo, le sopravvenienze favorevoli documentate durante il processo possono essere considerate quando incidono sulla fondatezza sostanziale della pretesa e devono essere valutate dall'Amministrazione nella riedizione del potere, nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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