Sentenza n. 1076/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 293 del 9 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Brescia che aveva accolto il ricorso contro la variante al PGT nella parte relativa alla delocalizzazione di impianti di telecomunicazione esistenti
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria di una stazione radio base aveva impugnato la variante al PGT con cui il Comune aveva individuato una nuova area per gli impianti ricetrasmittenti, prevedendo il trasferimento degli impianti esistenti situati in località Camarozzi. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo, in sostanza, che la variante non potesse imporre lo spostamento di impianti esistenti in assenza del superamento dei valori soglia e che fosse ragionevole destinare il nuovo sito alle sole nuove installazioni. Il Comune ha appellato deducendo: l'inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notificazione a controinteressati; l'ampia discrezionalità delle scelte urbanistiche; l'assenza di una previsione immediatamente ed espulsivamente impositiva del trasferimento; il travisamento dei fatti circa gli effetti della variante; l'errata applicazione degli artt. 8 e 9 della legge n. 36/2001 e della legge regionale lombarda n. 11/2001; nonché l'erroneità del dispositivo. Il Comune ha evidenziato che la variante costituiva attuazione del regolamento comunale del 2014, mai impugnato, il cui art. 3 prevedeva la ricollocazione degli impianti di località Camarozzi in aree pubbliche entro cinque anni o entro la scadenza dei contratti di locazione, se successiva, e, in mancanza di proposte condivise dei gestori, l'individuazione della nuova area mediante variante al PGT.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello con sentenza semplificata, ritenendo dirimente il motivo relativo al rapporto tra la variante e il regolamento comunale del 2014. Il regolamento, la cui vigenza è stata attestata dal Segretario comunale e che non risultava impugnato, aveva già espresso la volontà dell'amministrazione di delocalizzare gli impianti situati in località Camarozzi e aveva previsto l'adozione di una variante al PGT in mancanza di proposte condivise dei gestori. La variante impugnata è stata quindi qualificata come coerente e naturale conseguenza di disposizioni regolamentari vigenti. I termini temporali previsti dal regolamento sono stati ritenuti ordinatori, in quanto diretti a sollecitare il processo di delocalizzazione. Le ulteriori doglianze sono state assorbite. In riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
può essere deciso con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione con sentenza semplificata quando la causa è manifestamente fondata, con riferimento al punto di diritto risolutivo.
artt. 8 e 9 legge n. 36/2001
Richiamati dal Comune in relazione alla disciplina della localizzazione degli impianti di telecomunicazione e alla possibilità di delocalizzazione; il Consiglio di Stato non ne svolge un'autonoma analisi, decidendo sulla base della vigenza e del contenuto del regolamento comunale.
legge regionale Lombardia n. 11/2001
Richiamata dal Comune con riferimento alla pianificazione territoriale degli impianti di telecomunicazione; la decisione si fonda tuttavia sul carattere attuativo della variante rispetto al regolamento comunale vigente.
Massime di principio
- Una variante urbanistica che individua una nuova area per la localizzazione di impianti di telecomunicazione e ne prevede la delocalizzazione può essere legittimamente adottata quando costituisce attuazione coerente di un regolamento comunale previgente, vigente e non impugnato, che abbia già stabilito la ricollocazione degli impianti esistenti e previsto l'adozione della variante in mancanza di proposte condivise dei gestori.
- La mancata impugnazione di disposizioni regolamentari vigenti che esprimono la scelta amministrativa di delocalizzare determinati impianti consente di qualificare gli atti pianificatori successivi come coerente e naturale conseguenza di tale disciplina, impedendo di rimettere in discussione, nell'impugnazione della variante attuativa, la scelta regolamentare presupposta.
- I termini temporali previsti da un regolamento comunale per sollecitare il processo di delocalizzazione degli impianti possono avere natura ordinatoria quando non siano configurati come termini di decadenza o come condizioni di efficacia della scelta amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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