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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38199/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Perugia del 02/04/2025 che aveva riconosciuto, in sede esecutiva, la continuazione tra alcune condanne pregresse raggruppate in tre insiemi. Il Procuratore generale denunciava errata applicazione della legge penale e delle norme sull'esecuzione (in particolare artt. 81 c.p., 671 e 657 c.p.p.), sostenendo che la corte aveva prodotto un 'credito di pena' utilizzando condanne già interamente espiate e che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p., le pene già eseguite non possono ridurre una pena relativa a reati successivi; chiedeva l'annullamento senza rinvio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La Corte ha chiarito che il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è possibile anche quando alcune pene siano già state espiate, ma l'art. 657, comma 4, c.p.p. impedisce che la differenza risultante dal riconoscimento della continuazione (il cosiddetto 'credito di pena') venga automaticamente imputata a pene relative a reati commessi successivamente. Ne consegue l'obbligo, in sede di determinazione del cumulo, di scindere il reato continuato nelle singole violazioni per individuare eventuale fungibilità della detenzione già sofferta. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata confermata nella sostanza e il ricorso del Procuratore generale è stato respinto per mancanza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'art. 81 (continuazione) può essere riconosciuto anche in sede esecutiva per tutti gli effetti penali; tuttavia il riconoscimento non autorizza automaticamente l'utilizzo di pene già espiate come 'credito' per ridurre pene successive.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Interpretato come norma che impedisce che la pena o la custodia cautelare gia' espiata prima della commissione di un successivo reato venga computata come credito per ridurre la pena relativa a quel reato; impone al Procuratore Generale, nel cumulo, di scomporre il reato continuato nelle singole violazioni per verificare la fungibilità della detenzione effettivamente sofferta.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza ma non assunto dalla Corte come base per annullare l'ordinanza; la pronuncia si è concentrata su art. 657 c.p.p. e sui limiti dell'utilizzo delle pene espiate.

  • art. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norme sul traffico di stupefacenti citate come riferimenti alle condanne che componevano il terzo gruppo di reati; la Corte ha valutato la natura e la distanza temporale di quei reati per escludere la continuazione con gli altri fatti.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) è possibile anche in sede esecutiva e può essere chiesto per far valere effetti diversi dal mero 'credito di pena'.
  • L'art. 657, comma 4, c.p.p. impedisce che pene o misure di custodia gia' espiate antecedentemente a un reato successivo siano automaticamente usate per ridurre la pena relativa a quel reato: non si possono creare 'crediti' che favoriscano la commissione di nuovi reati.
  • Nel calcolo del cumulo e dell'eventuale fungibilità, il magistrato dell'esecuzione (o il Procuratore nell'adempimento) deve scomporre il reato continuato nelle singole violazioni per individuare quale parte della detenzione sia effettivamente utilizzabile e per quale periodo.
  • La continuazione richiede l'esistenza di un disegno criminoso unitario progettato ab origine; la mera reiterazione di condotte simili o l'appartenenza a una stessa associazione non sono di per sé sufficienti a fondare la continuazione, specialmente se i fatti sono di natura diversa o separati da lungo tempo.
  • Se la decisione di riconoscere la continuazione non determina un effettivo vantaggio esecutivo (cioè non produce un credito utilizzabile sulla pena in esecuzione), un ricorso del Procuratore che lamenta solo una presunta riduzione di pena gia' eseguita può risultare inammissibile per difetto di interesse; l'azione corretta è applicare le regole di scomposizione previste dall'art. 657 c.p.p.

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