Sentenza n. 999/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza della Sentenza n. 201/2025, RG 185/2025, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 16/10/2025 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 05/11/2025 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, resa in funzione di giudice del lavoro, notificata al Ministero, non impugnata e divenuta definitiva. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l’azionabilità della pretesa né allegare l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che erano decorsi, dopo la notificazione della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inottemperanza al giudicato, poiché i titoli giudiziali non erano stati eseguiti e l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, assegnandogli, se attivato dalla creditrice dopo la scadenza del termine, 120 giorni per adottare ogni atto necessario all’esecuzione, anche mediante funzionario delegato e con il coordinamento delle strutture competenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l’inottemperanza al giudicato e imporre all’Amministrazione l’esecuzione della decisione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione, termine previsto prima dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro, la cui attribuzione economica doveva essere eseguita dall’Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l’esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- L’Amministrazione che non esegue una sentenza passata in giudicato e si costituisce senza contestare l’inadempimento o l’azionabilità della pretesa deve essere dichiarata inottemperante e condannata all’esecuzione integrale del titolo, salvo quanto eventualmente già pagato.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’Amministrazione quando l’inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso.
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