Ordinanza n. 9968/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: alla sentenza n. 15721/2025 REG.PROV.COLL. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, pubblicata il 22.08.2025, resa nel giudizio n. 2265/2025 REG.RIC (doc. n. 1). nonché per la declaratoria di nullità e/o di inefficacia o, in ogni caso, per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 718 del 07.08.2025, con la quale sono state approvate le Linee guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 (doc. n. 2); della nota della Regione Lazio - Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione - Area Offerta per il diritto allo studio e Dimensionamento alloggiativo universitario prot. U.0977071 del 04.10.2025 (doc. n. 3); della nota della Regione Lazio - Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione - Area Offerta per il diritto allo studio e Dimensionamento alloggiativo universitario prot. U.1070531 del 30.10.2025 (doc. n. 4). b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: alla sentenza n. 15721/2025 REG.PRV.COLL. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, pubblicata il 22.05.2025, resa nel giudizio n. 2265/2025 REG.RIC., previa declaratoria di nullità e/o l’annullamento - della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1311 del 23 dicembre 2025, recante “Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l'anno scolastico 2025/26. Ottemperanza sentenze TAR Lazio n. 13391/2025, n. 15717/2025, n. 15721/2025” (doc. n. 15); - della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1140 del 27 novembre 2025, recante il Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2026/27 (doc. n. 16); - quatenus opus, della nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. U.0109904 dell’11.12.2025, avente ad oggetto “Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche 2025/26 - Riproposizione misure di riorganizzazione della rete scolastica della Provincia di Viterbo” (doc. n. 17); - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nuova attività provvedimentale regionale in materia di dimensionamento della rete scolastica, comprendente linee guida, note regionali e deliberazioni della Giunta regionale adottate anche in dichiarata ottemperanza a precedenti sentenze del TAR Lazio.
Esito
La controversia
La Provincia di Viterbo ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio indicata in epigrafe e, con motivi aggiunti, ha chiesto la declaratoria di nullità e/o inefficacia oppure l’annullamento di ulteriori atti regionali e ministeriali relativi alla programmazione e al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Il ricorso cumulava quindi una domanda di esecuzione del giudicato con una domanda autonoma diretta a contestare, per illegittimità, la nuova attività provvedimentale regionale successiva alla pronuncia giudiziale.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il ricorso e i motivi aggiunti cumulavano alla domanda di ottemperanza una richiesta di annullamento degli atti sopravvenuti adottati dalla Regione. Ha ritenuto che la domanda volta a far dichiarare l’illegittimità di tali atti non potesse essere trattata con il rito camerale proprio dell’ottemperanza, ma dovesse essere esaminata con il rito ordinario disciplinato dagli artt. 40 ss. c.p.a., richiamando il principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 15 gennaio 2013. Ha pertanto disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a. e fissato l’udienza pubblica del 2 dicembre 2026 per la trattazione del merito in rito ordinario, lasciando impregiudicata ogni decisione sulle domande delle parti. Non è stata resa alcuna decisione di merito sulla fondatezza dell’ottemperanza, sulla nullità, sull’inefficacia o sull’annullabilità degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 32 c.p.a.
Consente al giudice di disporre il mutamento del rito quando la domanda proposta deve essere trattata secondo un rito diverso da quello seguito.
artt. 40 ss. c.p.a.
Il rito ordinario è ritenuto applicabile alla domanda autonoma di annullamento degli atti sopravvenuti, anziché il rito camerale dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Quando un ricorso per ottemperanza cumula alla domanda di esecuzione del giudicato una domanda autonoma di annullamento per illegittimità di nuovi atti amministrativi, quest’ultima domanda deve essere trattata con il rito ordinario e non con il rito camerale dell’ottemperanza.
- Il giudice amministrativo può disporre il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a. quando la pluralità di domande proposte nel medesimo giudizio richiede l’applicazione di riti differenti.
- La domanda diretta a verificare la conformità di un nuovo atto al giudicato e la domanda autonoma diretta a ottenerne l’annullamento per vizi di legittimità possono avere oggetto e rito distinti; la seconda non è attratta dal rito camerale dell’ottemperanza.
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