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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46734/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. per mancata rivalutazione delle esigenze cautelari dopo che il giudice del riesame ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. Sostiene che, per effetto dell'esclusione dell'aggravante, del comportamento processuale collaborativo, della sostanziale incensuratezza e della possibile scelta del rito alternativo, la prognosi sanzionatoria potrebbe portare a una pena inferiore all'anno e quindi che l'applicazione degli arresti domiciliari non sarebbe compatibile con il divieto previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. (che esclude l'applicazione della custodia in carcere se la pena prevedibile non è superiore a tre anni).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il Tribunale aveva motivato in modo logico e coerente la necessità degli arresti domiciliari come unica misura idonea a salvaguardare la difesa sociale e la tutela della collettività anche dopo l'esclusione dell'aggravante. La Corte ha precisato che il divieto previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. riguarda soltanto la custodia in carcere e non le misure meno afflittive come gli arresti domiciliari. Inoltre, ha ricordato che il limite per l'applicazione di misure detentive previsto dall'art. 280, comma 2, cod. proc. pen. (pena edittale inferiore al limite di quattro anni) è derogato dall'art. 391, comma 5, cod. proc. pen. quando la misura deriva dalla convalida dell'arresto. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto gli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., essendosi in seguito disposto il collocamento in carcere del ricorrente il 27/07/2023 ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale norma sull'obbligo del giudice di motivare la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché la motivazione del Tribunale è logica e coerente con le risultanze.

  • art. 635 cod. pen. (commi primo e secondo)

    Norma che disciplina il reato di danneggiamento aggravato contestato al ricorrente; la sanzione edittale è stata valutata ai fini della prognosi sanzionatoria ma non ha ostato all'applicazione degli arresti domiciliari.

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Circostanza aggravante la cui esclusione è stata invocata dal ricorrente per riconsiderare le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto non determinante l'esclusione ai fini della legittimità degli arresti domiciliari, dato il complesso equilibrio valutativo fatto dal Tribunale.

  • art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Prevede il divieto di applicare la custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena prevedibile non sarà superiore a tre anni; la Corte ha interpretato la norma come limitata alla sola custodia in carcere e non estendibile alle misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.

  • art. 280 comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce un limite applicativo per alcune misure cautelari in relazione alla pena edittale (quattro anni); la Corte ha ricordato che questo limite è derogato quando la misura deriva dalla convalida dell'arresto.

  • art. 391 comma 5 cod. proc. pen.

    Deroga al limite di cui all'art. 280 per le misure cautelari applicate a seguito di convalida dell'arresto; la Corte ha applicato tale principio per ritenere legittimi gli arresti domiciliari nonostante il limite ordinario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; dalla sua applicazione è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione procedurale a cui la Corte ha demandato gli adempimenti conseguenti al fatto che il ricorrente è stato successivamente sottoposto alla custodia in carcere.

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Norma sulla custodia in carcere; richiamata per segnalare che il ricorrente è stato poi sottoposto a custodia cautelare in carcere il 27/07/2023.

Massime di principio

  • Il divieto previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. si applica esclusivamente alla custodia in carcere e non impedisce l'applicazione di misure cautelari meno afflittive quali gli arresti domiciliari.
  • La convalida dell'arresto consente, ai sensi dell'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., di derogare ad alcuni limiti ordinari all'applicazione delle misure cautelari (ad es. il limite previsto dall'art. 280, comma 2).
  • Per impugnare con successo una misura cautelare è necessario dimostrare una concreta illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale nelle valutazioni del giudice circa le esigenze cautelari; mere previsioni soggettive sulla possibile entità della pena non sono sufficienti.
  • La previsione di una pena ipotetica bassa non comporta automaticamente l'illegittimità degli arresti domiciliari: il giudice valuta la pericolosità sociale e la tutela della collettività anche in relazione a fatti e circostanze concreti.
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione, ammende; inoltre, modifiche successive della misura cautelare (es. collocamento in carcere) richiedono adempimenti procedurali specifici a cura della cancelleria.

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