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Sentenza

Sentenza n. 1345/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Comune all'integrale pagamento delle somme dovute in base a decreto ingiuntivo esecutivo e passato in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

TIM S.p.A. ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 928/2020 del Tribunale di Termini Imerese, non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato al Comune con formula esecutiva. Il decreto aveva condannato il Comune al pagamento di € 41.178,13, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria. A seguito di pagamenti parziali sulla sorte capitale, risultavano ancora dovuti € 8.187,51 a titolo di capitale, oltre interessi di mora, spese e compensi del decreto ingiuntivo. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, la refusione delle spese di lite e delle spese di registrazione del decreto. Il Comune non si è costituito e non ha dedotto l'integrale pagamento né fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendolo documentalmente fondato. Ha verificato che il decreto ingiuntivo conteneva una condanna pecuniaria, era passato in giudicato per mancata opposizione, era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e risultavano rispettate le formalità e i termini di notificazione all'amministrazione debitrice. Ha quindi ordinato al Comune di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, l'importo residuo di € 8.187,51, oltre interessi di mora, spese e compensi del decreto ingiuntivo. Ha respinto la richiesta relativa alle spese di registrazione del titolo perché il relativo ammontare non era stato precisato né era stato documentato il versamento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell'Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per liquidare e corrispondere le somme dovute, su richiesta della parte. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Comune e liquidate in € 850,00, oltre accessori di legge e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato e ai provvedimenti esecutivi.

  • art. 647 c.p.c.

    La mancata opposizione al decreto ingiuntivo consente la dichiarazione di esecutorietà, rilevante ai fini dell'azionabilità del titolo in ottemperanza.

  • d.lgs. 231/2002

    È il parametro normativo per la determinazione degli interessi moratori dovuti sul credito pecuniario riconosciuto dal decreto ingiuntivo.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Fondano la condanna alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e le spese connesse all'incarico.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Individua il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta, decorrente dal compimento dell'ultimo atto esecutivo.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e regolarmente notificato all'amministrazione debitrice, costituisce titolo idoneo per l'azione di ottemperanza quando l'obbligazione pecuniaria non sia stata integralmente adempiuta.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, l'amministrazione debitrice deve dimostrare l'integrale pagamento o l'esistenza di fatti modificativi o estintivi del credito; in mancanza di tali deduzioni e della costituzione in giudizio, il giudice può ordinare il pagamento delle somme residue risultanti dalla documentazione prodotta dal creditore.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione a una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per provvedere alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute.
  • Le spese accessorie richieste nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciute soltanto se il creditore ne abbia precisato l'ammontare e ne abbia documentato il sostenimento; in mancanza, la relativa domanda deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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