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Sentenza

Sentenza n. 401/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 791/2023 in data 29 novembre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 791/2023, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 791/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l'omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza all'Amministrazione il 7 febbraio 2025, il suo successivo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 10 ottobre 2025, e il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni intimate non si sono costituite e non hanno contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il giudicato, la sua notificazione all'Amministrazione e l'omesso adempimento, nonché decorso il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma, attribuendo alla ricorrente quanto dovuto, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'inutile decorso del termine. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali deve essere decorso prima dell'esperimento dell'azione esecutiva; nel caso concreto il termine è stato ritenuto superato.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato quale parametro per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione riconosciuti dalla sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall'amministrazione obbligata, purché sia decorso il termine legale previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • La notificazione della sentenza all'indirizzo PEC idoneo e riferibile all'amministrazione obbligata è sufficiente, unitamente al decorso del termine previsto dalla legge, a far decorrere il termine per l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
  • In presenza della prova del giudicato e dell'inottemperanza non contestata dall'amministrazione rimasta non costituita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine fissato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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