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Sentenza

Sentenza n. 2793/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione del Dirigente dell'Area Gare Beni e Servizi del Comune di Milano n. 6841 del 18 agosto 2025, trasmessa all'odierna ricorrente a mezzo pec con nota dell'Area Gare Beni e Servizi del Comune di Milano - Ufficio Gare 4, prot. n. 19/08/2025. 0433015.U., del 19 agosto 2025 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva al Consorzio Stabile Primo Nomine l'appalto avente ad oggetto "Affidamento del servizio di gestione delle biglietterie dei Musei Civici - Appalto n. 53/2024 - CIG B506A7B1EF - Procedura Sintel ID 194914237"; - ove occorra e per quanto di ragione della nota a mezzo pec dell'Area Gare Beni e Servizi- Ufficio Gare 4 del Comune di Milano prot. n. 19/08/2025.0433015.U. del 19 agosto 2025 con la quale è stata trasmessa, all'odierna ricorrente, la Determinazione del Dirigente dell'Area Gare Beni e Servizi del Comune di Milano n. 6841 del 18 agosto 2025, con la quale è stato aggiudicato in via definitiva al Consorzio Stabile primo Nomine l'appalto avente a oggetto “Affidamento del servizio di gestione delle biglietterie dei Musei Civici - Appalto n. 53/2024 - CIG B506A7B1EF - Procedura Sintel ID 194914237"; - della nota del R.U.P. prot. N. 10/07/2025.0372430.I., del 10 luglio 2025 recante "Atto di valutazione del RUP - Verifica di anomalia dell'offerta" con la quale il Responsabile Unico del Progetto ha ritenuto "che dall'esame della documentazione presentata, non sono emersi elementi specifici tali da considerare l'offerta dell'operatore economico PRIMO NOMINE anormalmente bassa"; - del verbale di seduta pubblica n. 3 del 14 luglio 2025 nella parte in cui il Seggio di gara prendendo atto "del provvedimento del RUP PG. 0372430 del 10/07/2025 cui in premessa, propone l'aggiudicazione dell'appalto n. 53/2024 all'operatore economico PRIMO NOMINE, primo in graduatoria"; - ove occorra e per quanto di ragione, di tutti verbali delle sedute riservate nelle quali è stata valutata la congruità dell'offerta presentata dal Consorzio Stabile Primo Nomine, non conosciuti dall'odierna ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ad oggi non conosciuto dall'odierna ricorrente; nonché per l'accoglimento della domanda di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'odierna ricorrente e la stipula del conseguente contratto (tutela in forma specifica) e, nell'ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto: - per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 comma 1, lett. c) e d) e 122 del D. Lgs. n. 104/2010; - per l'accoglimento della conseguente domanda di subentro, che fin d'ora pure, in quanto occorra, formalmente si esplicita; - per l'eventuale applicazione di sanzioni alternative ex art. 123 D. Lgs. 104/2010; nonché ancora per le subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione dei lavori da parte della controinteressata o per qualunque altra causa) venisse affidato solo una parte dei lavori oggetto di gara, per l'accoglimento della domanda di condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati nella misura che si indica già nel 20% dell'importo a base d'asta del contratto (15% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances) ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore.

Giustizia amministrativa202503754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva a un consorzio stabile dell'appalto per la gestione delle biglietterie dei Musei Civici, nonché gli atti di verifica dell'anomalia dell'offerta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti presupposti deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 41, commi 13 e 14, 108 e 110 del d.lgs. 36/2023, eccesso di potere, illogicità manifesta e difetto di istruttoria, per l'incongruità del costo del lavoro indicato dall'aggiudicatario rispetto alle tabelle ministeriali applicabili al CCNL Federculture. In particolare, ha contestato il costo medio orario indicato per il personale a tempo determinato e indeterminato, il mancato corretto computo dei costi connessi al personale da assorbire in applicazione della clausola sociale e l'erronea valutazione degli scostamenti dai valori tabellari. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriori profili di non congruità dell'offerta, riguardanti i costi del servizio di assistenza e del servizio festivo, l'utenza a tariffazione gratuita, le garanzie, la polizza assicurativa, il personale di staff, la piattaforma, l'help desk e le spese generali. Ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, l'aggiudicazione in proprio favore e il subentro, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso, precisando che il sindacato richiesto riguardava la legittimità della verifica di anomalia e non la sostituzione del giudice alle valutazioni tecniche della stazione appaltante. Ha ribadito che la verifica deve essere globale e sintetica, pur potendo fondarsi sull'analisi delle singole voci di costo, e che gli scostamenti dalle tabelle ministeriali sono ammissibili se motivati e non considerevoli o ingiustificati. Il primo motivo è stato accolto nei limiti in cui la stazione appaltante non aveva adeguatamente considerato: i costi del lavoro a tempo determinato, che non erano stati distintamente valutati; l'incoerenza tra il piano di assorbimento, nel quale era indicato l'inquadramento del personale nella Fascia II, livello 2 del CCNL Federculture, e l'offerta, nella quale tale inquadramento risultava applicato soltanto ai coordinatori; nonché la conseguente incidenza del costo del personale da assorbire. È stata inoltre ritenuta illegittima la motivazione postuma con cui la stazione appaltante aveva sottratto dal parametro ministeriale alcune voci di costo, quali l'elemento aggiuntivo di retribuzione e i dispositivi di protezione individuale, senza che tali elementi risultassero dalla relazione del RUP. Il TAR ha ritenuto invece legittimo, in astratto, l'utilizzo delle statistiche aziendali sull'assenteismo per giustificare uno scostamento dai valori ministeriali, anche in presenza della clausola sociale, purché adeguatamente documentato. Del secondo motivo sono state accolte soltanto le censure relative alla mancata considerazione del costo del lavoro a tempo determinato e della quota fissa del servizio festivo, il cui importo era stato semplicemente ritenuto coperto dall'utile senza una verifica complessiva attendibile. Le restanti contestazioni sono state respinte perché infondate, generiche o comunque superate dalle giustificazioni della stazione appaltante: i costi del call center e del back office erano alternativi; i costi della garanzia potevano beneficiare delle riduzioni previste dal codice; i ricavi rilevanti ai fini assicurativi erano inferiori a quelli ipotizzati dalla ricorrente; i costi del personale di staff e della gestione amministrativa potevano essere imputati pro quota alle spese generali; la piattaforma era già nella disponibilità della consorziata. Il ricorso è stato accolto parzialmente e l'aggiudicazione è stata annullata esclusivamente ai fini della rinnovazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia entro 60 giorni, nel rispetto delle indicazioni della sentenza. Sono state respinte le domande di aggiudicazione, subentro, declaratoria di inefficacia del contratto e risarcimento, poiché residuavano margini di discrezionalità per la stazione appaltante. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, commi 13 e 14, d.lgs. 36/2023

    I costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante non sono soggetti al ribasso, salva la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

    Gli scostamenti dai costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante possono essere giustificati da ragioni organizzative e da un diverso costo aziendale, purché non comportino violazione dei minimi salariali e siano adeguatamente verificati.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'offerta e della verifica di affidabilità economica; il giudice non ne sviluppa una distinta interpretazione.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La verifica dell'anomalia deve accertare, con valutazione globale e sintetica, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta; la stazione appaltante deve considerare gli elementi di costo concretamente incidenti sull'esecuzione del contratto.

  • art. 121, comma 1, lett. c) e d), c.p.a.

    Invocato per la declaratoria di inefficacia del contratto, ma la relativa domanda non è stata accolta perché occorreva previamente rinnovare la verifica di anomalia.

  • art. 122 c.p.a.

    Invocato per la domanda di subentro e di declaratoria di inefficacia del contratto; non applicato in concreto per la necessità di riedizione del potere amministrativo.

  • art. 123 c.p.a.

    Invocato per l'eventuale applicazione di sanzioni alternative, senza che il giudice le applicasse.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il deposito di memorie e repliche in vista dell'udienza di merito.

  • art. 106, comma 8, d.lgs. 36/2023

    Le riduzioni previste per la garanzia provvisoria si applicano anche alla garanzia definitiva, tra l'altro in presenza di certificazione di qualità o per operatori qualificabili come micro, piccole o medie imprese nei casi previsti.

Massime di principio

  • La verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica: non deve ricercare necessariamente l'inesattezza di ogni singola voce, ma deve accertare l'affidabilità complessiva dell'offerta rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto. Tuttavia, il giudizio globale può e deve fondarsi sull'analisi delle singole componenti di costo quando queste incidono strutturalmente sulla sostenibilità dell'offerta.
  • Gli scostamenti dai valori delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro non determinano automaticamente l'anomalia dell'offerta; sono ammissibili se motivati e non considerevoli o ingiustificati. Il monte ore effettivamente lavorabile, determinato anche sulla base di un tasso di assenteismo aziendale documentato, può giustificare un costo medio orario inferiore ai valori tabellari.
  • Il tasso di assenteismo aziendale può essere utilizzato per giustificare un minor costo del lavoro anche in presenza di una clausola sociale, purché la stazione appaltante verifichi concretamente la documentazione e la plausibilità della sua applicazione al personale da assorbire o di nuova assunzione.
  • La verifica di anomalia deve considerare distintamente e coerentemente i costi del personale a tempo determinato e indeterminato, nonché il costo del personale da assorbire indicato nel piano di riassorbimento. La mancata valutazione di tali componenti strutturali rende illogico e inattendibile il giudizio di congruità.
  • La stazione appaltante non può integrare in giudizio la motivazione della verifica di anomalia introducendo per la prima volta elementi di costo o criteri di ricalcolo non risultanti dalla relazione del RUP; la motivazione postuma non è idonea a sorreggere la legittimità dell'aggiudicazione.
  • Quando l'annullamento dell'aggiudicazione dipende da vizi della verifica di anomalia e residuano margini di discrezionalità tecnica per la stazione appaltante, il giudice deve limitarsi ad annullare l'aggiudicazione ai fini della rinnovazione del subprocedimento, senza disporre direttamente aggiudicazione, subentro o risarcimento in forma specifica.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offertaCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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