Cassazione Penale, Sentenza n. 2741/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riabilitazione dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, applicata con decreto del 27/06/2002 e divenuta irrevocabile il 30/06/2004. Ha dedotto, tra l'altro, l'assoluzione definitiva dal reato di associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.), provvedimenti di scarcerazione per carenza di indizi e archiviazione di procedimento, la mancata appartenenza a vincoli di clan e una condotta di vita regolare e di lavoro lecito. La Corte territoriale ha ritenuto tali elementi insufficienti a dimostrare la definitiva recisione dei rapporti con l'ambiente mafioso e la prova di una costante buona condotta; ha inoltre considerato rilevante l'interdittiva antimafia del Prefetto del 19/04/2018 e i rapporti con persone indicate come esponenti della famiglia mafiosa di Altofonte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, osservando che il gravame in materia di misure di prevenzione è ammissibile in Cassazione solo per violazione di legge (compresa la mancanza o l'apparenza della motivazione). Ha condiviso che la Corte d'appello ha motivato in modo non apparente e logico il rigetto della riabilitazione: manca prova positiva della recisione dei vincoli associativi e della costante buona condotta (occupazione stabile, redditi leciti, durata dell'attività). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
codice di procedura penale
Limita le censure in Cassazione in materia di misure di prevenzione alla violazione di legge, inclusi i vizi di mancata motivazione o motivazione apparente
decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Previsione normativa collegata alle misure di prevenzione e ai relativi presupposti di valutazione del giudice
codice penale
Definisce il reato di associazione di tipo mafioso; l'assoluzione penale non equivale automaticamente alla esclusione di rilievi indiziari valutabili in sede di prevenzione
decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Attribuiscono al Prefetto poteri interdittivi e misure amministrative antimafia che possono essere considerati nei giudizi di prevenzione
decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Consente l'utilizzo in sede di prevenzione di elementi probatori e indiziari anche se non sufficienti per una condanna penale, distinguendo tra appartenenza e partecipazione
codice di procedura penale
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la riabilitazione richiede la prova positiva della definitiva recisione dei rapporti con l'ambiente criminale e la dimostrazione di una buona condotta effettiva e costante, non solo la semplice astensione da reati.
- L'assoluzione penale o l'archiviazione di un procedimento non escludono automaticamente gli indizi utilizzabili dal giudice di prevenzione: quest'ultimo dispone di un autonomo potere valutativo e può valorizzare elementi che in sede penale non hanno formato prova di partecipazione.
- Documentazione probatoria concreta e duratura (stabile occupazione, redditi leciti documentati, periodo significativo di comportamento corretto) è essenziale per ottenere la riabilitazione; documenti episodici o di breve periodo sono generalmente insufficienti.
- Atti amministrativi antimafia (es. interdittive prefettizie) e rapporti con soggetti indicati come appartenenti a famiglie mafiose pesano negativamente nella valutazione della persistenza di collegamenti criminali.
- In Cassazione i ricorsi contro provvedimenti di prevenzione sono ammissibili soprattutto per violazioni di legge o per motivazione del tutto carente; censure di logica o contraddittorietà non gravi possono essere dichiarate inammissibili.
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