Cassazione Penale, Sentenza n. 06815/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su più censure: nullità della citazione per genericità e indeterminatezza dell'imputazione (art. 552 c.p.p.); rifiuto di acquisire prove documentali ritenute decisive dalla difesa (fatture, bolle di consegna, scritture contabili) in violazione degli artt. 190 e 495 c.p.p.; carenza di indizi gravi, precisi e concordanti e mancata verifica dell'attendibilità della parte civile e dei testi (artt. 192 e 530 c.p.p.); omissione di considerare i bilanci 2016-2017 ai fini della quantificazione del danno (art. 2423 c.c. invocata dalla difesa); presunta mutazione del fatto contestato (difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, artt. 521 co. 2 e 522 c.p.p.), con possibile sussunzione nel reato di truffa (art. 640 c.p.); e infine eccezione di prescrizione (art. 157 e 2 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corrette le valutazioni dei giudici di merito: l'imputazione è sufficientemente chiara nell'insieme degli atti; le documentazioni richieste dalla difesa non erano 'prove decisive' alla luce degli elementi istruttori; la consistente convergenza delle dichiarazioni testimoniali e altri riscontri giustificava la condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.); la prospettata mutazione del fatto non ricorreva e la censura sulla prescrizione era infondata perché il termine era stato sospeso per 436 giorni, prorogando la prescrizione al 13/04/2025 (dopo la sentenza d'appello). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la Corte indica che il procedimento si è svolto con questa modalità e ha valutato gli atti scritti prodotti.
art. 552 cod. proc. pen.
Regola la nullità per genericità dell'imputazione; la Corte afferma che l'imputazione è valida se enuncia gli elementi essenziali in modo da consentire il pieno esercizio della difesa, anche tenendo conto degli atti del fascicolo.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la forma della motivazione dei motivi di ricorso; nel caso il difensore ha presentato i motivi nei termini strettamente necessari così come disciplinato.
art. 190, comma 1 cod. proc. pen.
Riferimento normativo collegato alle richieste istruttorie; la Corte territoriale ha ritenuto che le acquisizioni documentali richieste non costituissero prova decisiva.
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Norma attinente alle prove richieste dalla difesa; la Corte ha valutato la non decisività dei documenti invocati rispetto alla ricostruzione probatoria.
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Definisce il vizio per omessa assunzione di prova decisiva in cassazione; la Corte ha applicato il criterio secondo cui la prova è 'decisiva' se, esperita, avrebbe sicuramente determinato diversa pronuncia.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto che sussistessero indizi gravi, precisi e concordanti a carico dell'imputato.
art. 530 cod. proc. pen.
Riguarda la decisione di merito e la motivazione; la Corte ha ritenuto non viziata la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento.
art. 2423 cod. civ.
Richiesto dalla difesa per contestare il danno aziendale; la Corte ha ritenuto che l'assenza di sopravvenienze passive nei bilanci 2016-2017 non fosse idonea, di per sé, a smentire le dichiarazioni della parte civile.
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina la correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che non vi fosse mutamento essenziale del fatto e che la qualificazione giuridica non avesse modificato il perimetro fattuale contestato.
art. 522 cod. proc. pen.
Norma connessa alla pronuncia di merito; impiegata nella critica sulla correlazione ma la Corte la dichiara non violata nel caso concreto.
art. 640 cod. pen.
Definisce il reato di truffa; la Corte osserva che richiamare modalità esecutive riconducibili ad artifizi non implica necessariamente una mutazione dell'imputazione originaria.
art. 646 cod. pen.
Definisce il reato di appropriazione indebita; la sentenza di merito è stata fondata sulla sussistenza degli elementi costitutivi di tale reato.
art. 157 cod. pen.
Riguarda l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha calcolato i termini tenendo conto delle sospensioni e ha escluso la prescrizione alla data della sentenza d'appello.
art. 2 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 157 nella doglianza sulla prescrizione; la Corte non ha riconosciuto la sussistenza della causa estintiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e delle somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente.
Massime di principio
- L'imputazione non deve contenere ogni dettaglio materiale (es. ogni fattura o somma) purché enunci gli elementi essenziali e il difensore possa esercitare il contraddittorio anche tramite gli atti del fascicolo.
- La richiesta di acquisire documenti (fatture, bolle, scritture contabili) può essere respinta se il giudice ritiene, con motivazione logica, che quei documenti non siano 'prove decisive' rispetto alla ricostruzione probatoria emersa in dibattimento.
- Le valutazioni sull'attendibilità delle dichiarazioni della parte civile e dei testi, quando fondate su un quadro probatorio convergente e adeguatamente motivate, difficilmente vengono rimesse in discussione in cassazione se le censure restano generiche.
- L'esistenza di bilanci in attivo non annulla automaticamente una pretesa di danno; la contestazione del danno richiede analisi tecnico-contabili precise e non può essere fondata soltanto su osservazioni generiche.
- La mutazione della qualificazione giuridica (es. appropriazione indebita vs truffa) rileva ai fini del principio di correlazione solo se altera il nucleo fattuale originario; riferimenti a modalità esecutive diverse non sono, di per sé, sufficienti.
- La prescrizione va calcolata considerando eventuali sospensioni processuali; eccezioni generiche sulla prescrizione sono spesso insufficienti se non accompagnate da un conteggio temporale dettagliato.
- In cassazione occorre dedurre censure specifiche e non generiche: attacchi vaghi all'affidabilità delle prove o richieste di nuovo esame probatorio raramente superano la soglia di inammissibilità o manifesta infondatezza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06787/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06798/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06801/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06802/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06804/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06805/2026 del 19/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →