Cassazione Penale, Sentenza n. 14082/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione in relazione a: (i) custodia cautelare in Italia dal 03/03/2016 al 26/04/2017, eseguita ai fini dell'estradizione su mandato argentino per traffico di stupefacenti; (ii) periodo di detenzione successivo in Argentina dal 30/05/2017 al 24/04/2019. Il ricorrente contestava la fondatezza della misura cautelare in Italia (sostenendo un errore sul fatto che sarebbe stato trovato in possesso della droga) e denunciava travisamento della prova (sostenendo che la presunta "valigia" fosse in realtà uno zaino) nonché violazione costituzionale dell'art. 314 c.p.p. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24 e 117 Cost., oltre a violazioni di legge, motivazione illogica e travisamento probatorio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che: (a) la parte della domanda relativa alla detenzione in Argentina non poteva essere esaminata dal giudice italiano; (b) quanto alla custodia cautelare in Italia, la detenzione non può essere considerata ingiusta poiché sussisteva una "sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione" (conferma della Corte d'appello, rigetto del ricorso in Cassazione e decreto di concessione dell'estradizione da parte del Ministro), secondo l'orientamento consolidato della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Cassazione. Inoltre il giudice ha ravvisato una colpa grave del ricorrente (comportamenti e contatti con il corriere Donatelli, pagamento dell'albergo, riprese video, trasporto della valigia), ostativa al riconoscimento della riparazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono dovuti compensi all'Avvocatura dello Stato per la fase di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen. (riparazione per ingiusta detenzione)
La norma è stata valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità: non preclude automaticamente la riparazione per misure cautelari a fini estradizionali, ma la giurisprudenza ha stabilito che, se sussiste una sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione, la detenzione non può considerarsi ingiusta ex post.
art. 714, comma 2 e comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'ambito di applicazione delle regole cautelari in materia di estradizione: il comma 2 esclude l'applicabilità di parametri degli artt. 273 e 280 per misure a fini estradizionali; il comma 3 individua le condizioni per ritenere applicabile la misura ("condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione").
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Citati come parametri normalmente rilevanti per la legittimità delle misure custodiali, ma la loro applicabilità è esclusa per le misure a fini estradizionali ai sensi dell'art. 714 c.p.p.; quindi l'analisi ex post si effettua con criteri diversi.
art. 2, 3, 13, 24 e 117 Cost.
Riferiti nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente: la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione manifestamente infondata, richiamando l'interpretazione costituzionale e di legittimità che consente di collegare il diritto alla riparazione all'accertamento ex post dell'ingiustizia della detenzione.
art. 9 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici / art. 5 CEDU
Richiamati a sostegno della nozione di tutela della libertà personale su scala sovranazionale; la Corte costituzionale e la Cassazione tengono conto di tali principi nell'interpretare l'art. 314 c.p.p., ma la loro applicazione non altera il criterio giurisprudenziale secondo cui una sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione esclude l'ingiustizia della detenzione in Italia.
Corte Costituzionale, sentenza n. 231/2004
Interpretazione conforme dell'art. 314 c.p.p.: ha ammesso un'estensione dell'ambito di applicazione della tutela riparatoria anche in ipotesi di detenzione a fini estradizionali, ricondotta però alla valutazione ex post dell'ingiustizia della privazione della libertà; ha modificato gli orientamenti più restrittivi della Cassazione.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 6624/2011 (Marinaj)
Ha stabilito che, per i soggetti richiesti in estradizione, l'ingiustizia della detenzione va valutata ex post verificando l'insussistenza delle condizioni che giustificano la misura a fini estradizionali; tuttavia, quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione, la detenzione non può essere considerata ingiusta.
Altra giurisprudenza richiamata (Sez. 4 n. 52813/2018 Maroci Pal; Sez. U. n. 877/2022 Sacchettino; Sez. U. n. 5466/2004 Gallo)
Confermano i principi sopra indicati in ordine all'applicazione dell'art. 314 c.p.p. in materia di estradizione e alle regole sulla liquidazione delle spese in giudizi camerali non partecipati.
Massime di principio
- La giurisdizione italiana non può valutare la legittimità di una detenzione avvenuta all'estero: il giudice italiano non decide sulla detenzione subita in altro Stato.
- La riparazione per ingiusta detenzione in caso di misure a fini estradizionali si valuta ex post rispetto all'effettiva legittimità della misura: se è intervenuta una sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione, la detenzione in Italia non è considerata ingiusta.
- L'art. 714 c.p.p. limita l'applicabilità dei parametri ordinari (artt. 273 e 280 c.p.p.) alle misure a fini estradizionali; l'accertamento dell'ingiustizia deve verificare l'assenza delle condizioni che legittimano la misura a fini estradizionali.
- La sussistenza di una colpa grave del detenuto (comportamenti che denotano coinvolgimento nel fatto-reato) può escludere il diritto alla riparazione anche quando siano presenti profili di contestazione sull'operato delle autorità.
- Le questioni di legittimità costituzionale contro l'art. 314 c.p.p. sono difficilmente accoglibili alla luce della giurisprudenza consolidata (Corte costituzionale e Sezioni Unite), che già ha delineato i limiti e i criteri di applicazione della norma.
- In sede di riparazione il giudice valuta globalmente la documentazione processuale (convalide, sentenze nazionali, decisioni di merito dello Stato richiedente) e il comportamento dell'interessato per stabilire l'ingiustizia e l'eventuale ostatività della sua condotta.
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